La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni trenta. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione. L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di mancato adempimento nella presentazione delle denunce, è stabilito nella misura fissa di L. 60.000.