LEGGE 14 novembre 1981, n. 648
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Natura dell'Ente
L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) provvede alla promozione turistica dell'Italia all'estero. L'Ente ha personalità giuridica di diritto Pubblico e sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.
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