DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1981, n. 664

Type DPR
Publication 1981-11-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

L'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, e' abrogato con effetto dal 31 dicembre 1980.

Art. 2

Nel primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta la seguente lettera: "d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilita', dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantita' entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.Per le attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale".

Art. 3

All'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente comma: "Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a cinque miliardi e a due miliardi di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta e' diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati".

Art. 4

Alla lettera d) del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente periodo: "Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto".

Art. 5

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal 1 gennaio 1983 se i limiti indicati nell'art. 3 sono stati superati negli anni 1980 e 1981. Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare le scritture devono essere tenute a partire dal primo periodo d'imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1982 se gli stessi limiti sono superati nei due periodi d'imposta antecedenti a quello in corso a tale data. Le scritture devono essere tenute a partire dal primo periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1981 se nell'anno 1980, ovvero nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla predetta data per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, i ricavi e le rimanenze sono risultate superiori rispettivamente a dieci miliardi e a quattro miliardi di lire.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SPADOLINI - FORMICA - ROGNONI - ANDREATTA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1981

Atti di Governo, registro n. 36, foglio n. 9

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