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LEGGE 7 ottobre 1981, n. 665

Current text a fecha 1981-11-25

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottata a Montreal il 16 ottobre 1974.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalle clausole finali del protocollo stesso.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - BALZAMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Protocole

PROTOCOLE portant amendeiment de l'Article 50 (a) de la Convention relative a' l'Aviation civile internationale, signe' a' Montreal le 16 octobre 1974 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo, fra cui il testo in lingua francese. PROTOCOLLO di emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, adottato a Montreal il 16 ottobre 1974 L'assemblea dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, Riunitasi a Montreal il 14 ottobre 1974 nella sua ventesima sessione, Preso atto che e desiderio comune degli Stati contraenti di aumentare il numero dei membri del Consiglio, Ritenuto opportuno di dotare il Consiglio di tre seggi supplementari e di portare cosi' da trenta a trentatre il numero totale dei suoi membri, Ritenuto percio' necessario di emendare la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, 1) Ha approvato, in conformita' alle disposizioni di cui al paragrafo (a) dell'articolo 94 della Convenzione suddetta, il progetto di emendamento alla stessa Convenzione nel testo che segue: Alla seconda frase del paragrafo (a) dell'articolo 50 della Convenzione la parola "trenta" e' sostituita da "trentatre". 2) Ha fissato in ottantasei il numero degli Stati contraenti dei quali e' necessaria la ratifica per l'entrata in vigore del detto emendamento, in conformita' alle disposizioni di cui al paragrafo (a) dell'articolo 94 della Convenzione suddetta, 3) Ha deciso che il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale dovra' redigere un Protocollo nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede, comprendente il suddetto emendamento e le disposizioni che seguono: a) il Protocollo sara' firmato dal Presidente e dal Segretario generale dell'Assemblea; b) esso sara' sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato la detta Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale o che vi abbia aderito; c) gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale; d) il Protocollo entrera' in vigore, nei confronti degli Stati che l'avranno ratificato, il giorno del deposito dell'ottantaseiesimo strumento di ratifica; e) il Segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ogni strumento di ratifica del Protocollo; f) il Segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati contraenti della detta Convenzione la data in cui detto Protocollo entrera' in vigore; g) il Protocollo entrera' in vigore, nei confronti di ogni Stato contraente che l'avra' ratificato dopo la data suddetta, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Di conseguenza, in conformita' alla suddetta decisione dell'Assemblea, Il presente Protocollo e' stato redatto dal Segretario generale dell'Organizzazione; IN FEDE DI CHE, il Presidente e il Segretario generale della ventunesima sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, debitamente autorizzati a tale scopo dall'Assemblea, firmano il presente Protocollo. FATTO a Montreal il 16 ottobre 1974, in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede. Il presente Protocollo restera' depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmettera' copie conformi a tutti gli Stati contraenti della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944. (Seguono le firme)