LEGGE 7 ottobre 1981, n. 666

Type Legge
Publication 1981-10-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Nairobi il 15 ottobre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 della convenzione stessa.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO - MANNINO Visto il Guardasigilli: DARIDA

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA IL KENYA E L'ITALIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1. (Soggetti) La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2. (Imposte considerate) 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne il Kenya: (i) l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta kenyana"); b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno successivamente istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Convenzione-art. 3

Articolo 3. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Kenya" designa la Repubblica del Kenya, ivi comprese le zone adiacenti alle acque territoriali del Kenya le quali, in conformita' del diritto internazionale, sono state o possono essere considerate, ai sensi della legislazione kenyana sulla piattaforma continentale, come zone sulle quali il Kenya puo' esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia; in particolare esso comprende il fondo ed il sottosuolo marino adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Kenya o l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le successioni (estates), le associazioni commerciali (trusts), le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionale" designa: (1) ogni persona fisica che possiede la nazionalita' di uno Stato contraente; (2) ogni persona giuridica, societa' di persone ed associazione costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorita' competente" designa: (1) per quanto concerne il Kenya: il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato; (2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4. (Domicilio fiscale) 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Ai fini del presente articolo, un'abitazione permanente e' quella ove la persona abita con la sua famiglia. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Convenzione-art. 5

Articolo 5. (Stabile organizzazione) 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava, un pozzo di petrolio o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi; h) la prestazione di attivita' di supervisione protrattasi per piu' di sei mesi su un cantiere di costruzione o di montaggio; i) una fattoria o una piantagione. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se: a) essa ha ed abitualmente esercita nel detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o b) dispone in detto Stato di un deposito di merci sul quale esegue ordinazioni per conto dell'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, quando l'attivita' di detto intermediario e' svolta totalmente o quasi a favore dell'impresa stessa, esso non puo' essere considerato come un intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Convenzione-art. 6

Articolo 6. (Redditi immobiliari) 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Convenzione-art. 7

Articolo 7. (Utili delle imprese) 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Se un'impresa di uno Stato contraente, che ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, vende merci identiche o analoghe a quelle vendute dalla stabile organizzazione, ovvero presta servizi identici o analoghi a quelli prestati dalla stabile organizzazione, gli utili derivanti da tali attivita' possono essere imputati alla stabile organizzazione, a meno che venga provato che le vendite od i servizi non sono attribuibili all'attivita' della stabile organizzazione stessa. 3. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove; restano comunque escluse le spese la cui deduzione non sarebbe stata ammessa dalla legislazione di tale Stato per una impresa indipendente di detto Stato che svolga attivita' identiche o analoghe. 5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 3 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 6. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 7. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistono validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Convenzione-art. 8

Articolo 8. (Navigazione marittima ed aerea) 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Tuttavia, tali utili possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata dovra' essere ridotta del cinquanta per cento. 3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Convenzione-art. 9

Articolo 9. (Imprese associate) Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Convenzione-art. 10

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