La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, con protocollo aggiuntivo e scambio di note firmati a Roma il 31 gennaio 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione e all'articolo 10 del protocollo aggiuntivo.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO - CAPRIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA TANZANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2. Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) Per quanto concerne la Tanzania: 1) l'imposta sul reddito (the income tax); 2) l'imposta personale (the personal tax). (Qui di seguito indicate quali "imposta tanzana"). b) Per quanto concerne la Repubblica italiana: 1) l'imposta sul reddito dei terreni; 2) l'imposta sul reddito dei fabbricati; 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 4) l'imposta sul reddito agrario; 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito; 6) l'imposta sulle societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; e 7) l'imposta sugli utili distribuiti dalle societa'. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione-art. 3
Articolo 3. Definizioni di carattere generale 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Tanzania" designa la Repubblica Unita di Tanzania; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Tanzania oppure l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e considerato persona giuridica ai fini della imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "autorita' competente" designa: 1) per quanto concerne la Tanzania, il Ministero delle finanze; 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Convenzione-art. 4
Articolo 4. Domicilio fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta persona e considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Ai fini del presente articolo, s'intende per abitazione permanente quella in cui la persona stessa dimora con la sua famiglia. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Convenzione-art. 5
Articolo 5. Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo petrolifero, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi; h) una fattoria o piantagione; i) l'esercizio di attivita' di supervisione di durata superiore ai dodici mesi, su un cantiere di costruzione o di montaggio. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlla una societa' residente dell'altro Stato contraente o e' da questa controllata, ovvero svolge attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione-art. 6
Articolo 6. Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo i si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attivita', come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Quando l'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione, gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra, le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistono validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Convenzione-art. 8
Articolo 8. Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente della nave. 3. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla parte di utili derivanti, nell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione ad un servizio in "pool", ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale di esercizio.
Convenzione-art. 9
Articolo 9. Imprese associate Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati cosi' realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione-art. 10
Articolo 10. Dividendi 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente. 2. Se tali dividendi dovessero, a causa di modifiche della legislazione degli Stati contraenti, essere assoggettati ad imposizione in entrambi gli Stati, gli Stati stessi si accorderanno per fissare i limiti di tale imposizione.
Convenzione-art. 11
Articolo 11. Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno, di comune accordo, le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove e' situata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 12
Articolo 12. Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale provengono e in conformita' della legislazione di questo Stato, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso e la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 13
Articolo 13. Guadagni di capitale 1. I guadagni provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i guadagni provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (separatamente o insieme all'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato. 3. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
Convenzione-art. 14
Articolo 14. Professioni indipendenti 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esecuzione di prestazioni personali indipendenti nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente, salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. 2. I redditi che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esecuzione di prestazioni personali indipendenti nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente, se: a) la persona fisica soggiorna in detto altro Stato contraente per un periodo o periodi di complessivi 183 giorni o piu' nel corso dell'anno fiscale; o b) la persona fisica dispone di una base fissa in detto altro Stato contraente ma soltanto nella misura in cui i redditi stessi sono attribuibili a tale base fissa.
Convenzione-art. 15
Articolo 15. Professioni dipendenti 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attivita' dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Convenzione-art. 16
Articolo 16. Compensi a membri dei Consigli di amministrazione La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione di una Societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Convenzione-art. 17
Articolo 17. Artisti e sportivi Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi ritraggono, dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte, a condizione che tali redditi non provengano da soggiorni ufficialmente assistiti dall'altro Stato contraente, le cui spese siano sostenute totalmente o prevalentemente con fondi pubblici di detto altro Stato contraente.
Convenzione-art. 18
Articolo 18. Pensioni Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Convenzione-art. 19
Articolo 19. Funzioni pubbliche 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato. 2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attivita' commerciali o industriali diverse da prestazioni di pubblica utilita', esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Convenzione-art. 20
Articolo 20. Professori, insegnanti e studenti 1. I professori e gli insegnanti di uno degli Stati contraenti, i quali ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo non superiore a due anni, presso una universita'; collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, non sono imponibili in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni. 2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.
Convenzione-art. 21
Articolo 21. Redditi non espressamente menzionati Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
Convenzione-art. 22
Articolo 22. Metodo dell'imputazione 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata nel modo seguente: a) Nel caso di un residente della Tanzania il quale: 1) ricava redditi da fonti situate in Italia che, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti da imposta tanzana ma sono tassabili in Italia, la Tanzania puo', nel calcolare l'imposta sul reddito di detto residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicata se i redditi provenienti da fonti situate in Italia non fossero stati esentati; 2) ricava redditi da fonti situate in Italia che, salve le disposizioni del presente articolo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti, la Tanzania deve ammettere in deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente, un ammontare uguale all'imposta pagata in Italia. Tuttavia l'ammontare della deduzione non deve eccedere la frazione dell'imposta tanzana, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi provenienti dall'Italia. b) Nel caso di un residente della Repubblica italiana: la Repubblica italiana nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, puo', prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte cosi' determinate l'imposta tanzana sul reddito (non esente in Tanzania in virtu' della presente Convenzione) nel modo seguente: 1) se l'elemento di reddito e', secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Tanzania deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile e dalle imposte prelevate sullo stesso reddito per conto delle Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata in Tanzania su tale elemento di reddito e' superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo; 2) se l'elemento di reddito e' soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle societa', la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Tanzania eccedente il 35 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non puo', tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
Convenzione-art. 23
Articolo 23. Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile, ma non in caso contrario. 2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente. 3. La imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole della imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attivita'. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Convenzione-art. 24
Articolo 24. Procedura amichevole 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere un tale accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio potra' aver luogo in seno ad una Commissione composta da rappresentanti delle Autorita' competenti degli Stati contraenti.
Convenzione-art. 25
Articolo 25. Scambio di informazioni 1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti o per prevenire la frode e l'evasione fiscale concernenti le imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e potranno essere comunicate soltanto alle persone o alle autorita' interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della. Convenzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Convenzione-art. 26
Articolo 26. Funzionari diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Convenzione-art. 27
Articolo 27. Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio 1970.
Convenzione-art. 28
Articolo 28. Denuncia La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia con riferimento ai redditi imponibili relativi a ciascun periodo di imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica della cessazione. In fede di che, i sottoindicati, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Dar-es-Salaam, il 7 del mese di marzo 1973 nelle lingue italiana ed inglese, avendo entrambi i testi uguale valore. Per il Governo italiano GIANGIORGIO FABRI TRISSINO Per il Governo della Tanzania C.D. MSUYA
Convenzione-Protocollo
PROTOCOLLO Al momento della firma della Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoindicati hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante di detta Convenzione; Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 27, le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1965. Fatto in duplice esemplare a Dar-es-Salaam il 7 del mese di marzo 1973 nelle lingue italiana ed inglese, avendo entrambi i testi uguale valore. Per il Governo italiano GIANGIORGIO FABRI TRISSINO Per il Governo della Tanzania C.D. MSUYA
Convention
CONVENTION BETWEEN TANZANIA AND ITALY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA TANZANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E' PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI A DAR-ES-SALAAM IL 7 MARZO 1973 Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Unita della Tanzania, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 (qui di seguito indicata quale "La Convenzione"), hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1. Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Tanzania: l'imposta sul reddito o su qualsiasi ammontare considerato come reddito e l'imposta sugli utili di capitale ai sensi della legge sull'imposta sul reddito. (Qui di seguito indicate quali "imposta tanzana"); b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana")".
Protocollo-art. 2
Articolo 2. Il paragrafo 1 g) dell'articolo 3 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "g) l'espressione "autorita' competente" designa: 1) per quanto concerne la Tanzania: il Ministro delle finanze e della programmazione, o un suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze".
Protocollo-art. 3
Articolo 3. L'articolo 8 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Tuttavia, tali utili possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata e' ridotta del 50 per cento. 3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente della nave. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazioni ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio".
Protocollo-art. 4
Articolo 4. L'articolo 10 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse in tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato".
Protocollo-art. 5
Articolo 5. L'articolo 14 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili".
Protocollo-art. 6
Articolo 6. L'articolo 17 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita', sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle prestazioni degli artisti dello spettacolo e degli sportivi, nel caso in cui il loro soggiorno in uno Stato contraente sia interamente o essenzialmente a carico di fondi pubblici dell'altro Stato contraente".
Protocollo-art. 7
Articolo 7. Il paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "2. Le somme che uno studente o apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel detto primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili nel detto primo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 3. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che, in qualita' di studente di un'Universita' o di altro istituto di istruzione riconosciuto nell'altro Stato contraente, svolge attivita' dipendente in detto altro Stato per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, non e' tassata in detto altro Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attivita' dipendente svolta se: a) tale attivita' e' direttamente connessa ai suoi studi o alla sua formazione professionale; e b) non era, immediatamente prima di iniziare i suoi studi presso l'Universita' o altro istituto di istruzione, residente di detto altro Stato contraente".
Protocollo-art. 8
Articolo 8. L'articolo 21 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, fatta eccezione per i compensi manageriali, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. I compensi manageriali pagati in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 3. Ai fini del presente articolo l'espressione "compensi manageriali" designa le remunerazioni da ogni tipo corrisposte ad una persona che non sia alle dipendenze della persona che effettua i pagamenti, come corrispettivo di consulenze industriali o commerciali, di attivita' di carattere dirigenziale o tecnico o di attivita' analoghe, ma essa non include le remunerazioni corrisposte in dipendenza dell'esercizio di libere professioni di cui all'articolo 14. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione".
Protocollo-art. 9
Articolo 9. Il paragrafo 1 b) dell'articolo 22 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Tanzania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta pagata in Tanzania sugli stessi elementi di reddito, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana". Nell'articolo 22 della Convenzione e' aggiunto il seguente paragrafo: "2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta per un periodo limitato di tempo in virtu' della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il: a) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10; b) 121/2 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11, e c) 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12".
Protocollo-art. 10
Articolo 10. 1. Il presente Accordo, che forma parte integrante della Convenzione firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Dar-Es-Salaam non appena possibile. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta prevista dal presente Accordo e dalla Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti devono essere presentate entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Roma il giorno 31 gennaio 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo italiano MARIO MONDELLO Per il Governo della Tanzania GEORGE SAMUEL MAGOMBE
Protocollo-Scambio di Note
NOTE Eccellenza, ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Roma che modifica la Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che i due Governi convengano: a) che, con riferimento all'articolo 3 di detto Protocollo: i) gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili non saranno assoggettati ad alcuna imposta locale sul reddito prelevata nell'altro Stato contraente; ii) se uno Stato contraente determina gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi mediante una percentuale dell'importo lordo realizzato da un'impresa in dipendenza del trasporto di passeggeri o merci imbarcati in detto Stato, tale percentuale non dovra' eccedere il 2 per cento di detto ammontare lordo; iii) se il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concludera' un Accordo con qualsiasi altro Paese dell'OCSE che ammetta un trattamento degli utili della navigazione marittima piu' favorevole di quello previsto dall'articolo 3 del predetto Protocollo e del presente Scambio di Note, i due Governi si consulteranno allo scopo di estendere lo stesso trattamento all'Italia. Il Governo della Tanzania informera' al piu' presto possibile il Governo dell'Italia in merito ad un qualsiasi nuovo Accordo con i Paesi dell'OCSE, che preveda detto trattamento piu' favorevole; b) che, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 11 della Convenzione, l'aliquota del 15 per cento ivi indicata sara' ridotta al 121/2 per cento; c) che, con riferimento all'articolo 8 di detto Protocollo, l'imposta applicata in uno Stato contraente sui compensi manageriali (management fees) pagati ad un residente dell'altro Stato contraente non dovra' eccedere il 20 per cento di tali compensi. Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza, con la quale vengono accettate da parte del Governo della Tanzania le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati. Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. MARIO MONDELLO Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna dal seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Roma che modifica la Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che i due Governi convengano: a) che, con riferimento all'articolo 3 di detto Protocollo: i) gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili non saranno assoggettati ad alcuna imposta locale sul reddito prelevata nell'altro Stato contraente; ii) se uno Stato contraente determina gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi mediante una percentuale dell'importo lordo realizzato da un'impresa in dipendenza del trasporto di passeggeri o merci imbarcati in detto Stato, tale percentuale non dovra' eccedere il 2 per cento di detto ammontare lordo; iii) se il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concludera' un Accordo con qualsiasi altro Paese dell'OCSE che ammetta un trattamento degli utili della navigazione marittima piu' favorevole di quello previsto dall'articolo 3 del predetto Protocollo e del presente Scambio di Note, i due Governi si consulteranno allo scopo di estendere lo stesso trattamento all'Italia. Il Governo della Tanzania informera' al piu' presto possibile il Governo dell'Italia in merito ad un qualsiasi nuovo Accordo con i Paesi dell'OCSE, che preveda detto trattamento piu' favorevole. b) che, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 11 della Convenzione, l'aliquota del 15 per cento ivi indicata sara' ridotta al 12°1/2 per cento; c) che, con riferimento all'articolo 8 di detto Protocollo, l'imposta applicata in uno Stato contraente sui compensi manageriali (management fees) pagati ad un residente dell'altro Stato contraente non dovra' eccedere il 20 per cento di tali compensi. Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza, con la quale vengono accettate da parte del Governo della Tanzania le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati". Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Unita di Tanzania e' d'accordo con le proposte di cui sopra. Colgo l'opportunita' per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. GEORGE SAMUEL MAGOMBE
Protocol
PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN ITALY AND TANZANIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, AND PROTOCOL, SIGNED AT DAR-ES-SALAAM Parte di provvedimento in formato grafico