LEGGE 7 ottobre 1981, n. 668

Type Legge
Publication 1981-10-07
State In force
Source Normattiva
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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13 dell'accordo stesso.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Secondo Accordo-art. 1

SECONDO ACCORDO aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO animati dal desiderio di modificare e completare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (denominata qui appresso "la Convenzione"), come pure l'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla detta Convenzione (denominato qui appresso "il primo Accordo aggiuntivo"), hanno deciso di concludere un secondo Accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato come loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana il signor Giovanni Migliuolo, Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri, Roma, il Consiglio federale svizzero il signor Adelrich Schuler, Direttore dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: ARTICOLO 1. L'articolo 7, lettera a), della Convenzione e' modificato come segue: "a) Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui puo' aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 per cento della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solo ad una indennita' forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve ugualmente tale indennita'. La stessa regolamentazione e' applicabile ai superstiti di un cittadino italiano che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente e che hanno diritto ad una rendita ordinaria parziale per superstiti il cui ammontare non superi il 10 per cento della rendita completa corrispondente. Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale alla quale possono aver diritto le persone in questione sia superiore ai limiti sopra enunciati ma sia inferiore al 20 per cento della rendita completa corrispondente, queste persone possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di una indennita' forfettaria. Tale scelta deve effettuarsi durante la procedura di determinazione della rendita se queste persone risiedono fuori dalla Svizzera al momento della realizzazione dell'evento assicurato, e al momento della loro partenza dalla Svizzera se hanno gia' beneficiato di una rendita in tale paese. Qualora l'indennita' forfettaria sia stata versata dalla assicurazione svizzera, ne' il beneficiario ne' i suoi superstiti possono piu' far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtu' dei contributi precedentemente versati. L'indennita' forfettaria e' versata direttamente ai beneficiari residenti fuori dalla Svizzera. I cittadini italiani hanno la facolta' di domandare, entro il termine di un anno a partire dalla data del pagamento, che la detta indennita' sia utilizzata nelle assicurazioni sociali obbligatorie italiane. A tale riguardo, le disposizioni dell'articolo primo, paragrafo 3, del primo Accordo aggiuntivo sono applicabili per analogia".

Secondo Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. L'articolo 8 della Convenzione e' modificato come segue: "Ai cittadini italiani si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di prestazioni dell'assicurazione invalidita' svizzera: a) I cittadini italiani non domiciliati in Svizzera che hanno dovuto abbandonare la loro attivita' in tale paese a seguito di un infortunio o di una malattia e che vi restino fino alla realizzazione del rischio assicurato sono considerati come assicurati ai sensi della legislazione svizzera per quanto riguarda la concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidita'. Essi devono versare i contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita' come se avessero il loro domicilio in Svizzera. b) Per quanto riguarda il diritto alla rendita ordinaria di in validita', i cittadini italiani iscritti nell'assicurazione italiana o che hanno gia' beneficiato di tale rendita prima di lasciare la Svizzera, sono assimilati alle persone assicurate secondo la legislazione svizzera. c) I cittadini italiani hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino la loro residenza in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi della invalidita', abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera almeno per un anno intero. Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano una attivita' lucrativa, come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza, hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidita', abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera durante almeno un anno; i figli minorenni domiciliati in Svizzera hanno inoltre diritto a tali provvedimenti quando siano nati invalidi in Svizzera o quando vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla loro nascita. d) L'articolo 7, lettera b), si applica per analogia alle rendite straordinarie dell'assicurazione invalidita'; peraltro il periodo di residenza in Svizzera, richiesto per queste rendite e per le rendite di vecchiaia che le sostituiscono, e' di almeno 5 anni interi. e) Le rendite ordinarie di invalidita' previste per gli assicurati con grado di invalidita' inferiore al 50 per cento, come pure gli assegni per grandi invalidi, possono essere concesse ai cittadini italiani solo fino a quando essi conservino il loro domicilio in Svizzera".

Secondo Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. L'articolo 9, paragrafo primo, della Convenzione, e' completato dal seguente capoverso: "Quando un assicurato non puo' far valere un diritto a prestazioni, anche tenendo conto di quanto disposto nel capoverso precedente, vengono totalizzati anche i periodi d'assicurazione compiuti in paesi terzi legati contemporaneamente all'Italia e alla Svizzera da Convenzioni di sicurezza sociale concernenti le assicurazioni invalidita', vecchiaia e superstiti".

Secondo Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. Dopo l'articolo 14 della Convenzione e' inserito un articolo 14 bis formulato come segue: "I cittadini italiani e svizzeri che hanno diritto alle prestazioni in natura a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, in conformita' alla legislazione di uno degli Stati contraenti, beneficiano ugualmente di tali vantaggi quando si trasferiscono sul territorio dell'altro Stato nel corso del trattamento medico, alla condizione che abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva da parte dell'organismo competente. Tale autorizzazione deve essere accordata se non viene sollevata alcuna obiezione di ordine medico".

Secondo Accordo-art. 5

ARTICOLO 5. Dopo l'articolo 20 della Convenzione e' inserito un articolo 20 bis formulato come segue: "Le autorita', tribunali e istituti di assicurazione di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di esaminare le richieste e di prendere in considerazione altri documenti per il fatto di essere redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato".

Secondo Accordo-art. 6

ARTICOLO 6. Dopo l'articolo 21 della Convenzione e' inserito un articolo 21 bis formulato come segue: 1. Qualora una persona abbia diritto a prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno sopravvenuto sul territorio dell'altro Stato contraente e qualora essa abbia diritto di richiedere ad un terzo la riparazione di tale danno in virtu' della legislazione di quest'ultimo Stato, tale Stato riconosce all'istituto del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di essere surrogato nel diritto alla riparazione secondo la legislazione che gli e' applicabile. 2. Qualora in applicazione del paragrafo primo gli istituti dei due Stati contraenti abbiano il diritto di richiedere la riparazione di un danno per prestazioni accordate per lo stesso evento, essi sono creditori in solido. Nei loro rapporti reciproci devono procedere alla ripartizione delle somme recuperate in proporzione alle prestazioni dovute da ciascuno".

Secondo Accordo-art. 7

ARTICOLO 7. Il punto 13 del Protocollo finale alla Convenzione e' modificato come segue: "Qualora i lavoratori italiani - fatta eccezione per i frontalieri e per coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno - non godano gia' di un'assicurazione per le cure mediche e farmaceutiche ai sensi della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il datore di lavoro deve curare che essi contraggano tale assicurazione e, se non lo fanno, deve concluderla egli stesso per loro. Egli puo' detrarre dal salario il contributo necessario, salvo differente intesa fra le parti interessate".

Secondo Accordo-art. 8

ARTICOLO 8. All'articolo primo, paragrafo primo, del primo Accordo aggiuntivo, sono soppresse le parole "entro un anno dalla data in cui detto evento si e' verificato".

Secondo Accordo-art. 9

ARTICOLO 9. I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 3 del primo Accordo aggiuntivo sono modificati come segue: "1. I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attivita' lucrativa in Svizzera hanno diritto alle misure previste dall'assicurazione invalidita' svizzera, necessarie alla loro reintegrazione nella vita economica svizzera, quando hanno versato contributi secondo la legislazione svizzera per almeno un anno nei tre anni immediatamente precedenti il momento in cui tali misure vengono prese in considerazione e a condizione che non abbiano ripreso una attivita' fuori dalla Svizzera. 3. I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attivita' lucrativa in Svizzera e che hanno versato dei contributi secondo la legislazione svizzera per almeno un anno nei tre anni immediatamente precedenti la realizzazione del rischio assicurato, sono assimilati agli assicurati secondo la legislazione svizzera per quanto concerne le rendite ordinarie d'invalidita'".

Secondo Accordo-art. 10

ARTICOLO 10. Il Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo e' completato da un punto 4 formulato come segue: "L'evento assicurato in caso di vecchiaia ai sensi dell'articolo primo, paragrafo primo, del primo Accordo aggiuntivo e' ugualmente considerato come realizzato quando la pensione di vecchiaia e' accordata nei casi particolari previsti dalla legge italiana prima dell'eta' normale di pensionamento".

Secondo Accordo-art. 11

ARTICOLO 11. Per quanto riguarda la concessione delle rendite per orfani di madre secondo la legislazione svizzera, le cittadine italiane sono ugualmente considerate come assicurate ai sensi della detta legislazione qualora soddisfino le condizioni del punto 2 del Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo o quelle dell'articolo primo del Protocollo aggiuntivo al detto Accordo, del 25 febbraio 1974, o quelle dell'articolo 2 del presente Accordo oppure qualora siano beneficiarie di una pensione o rendita di vecchiaia o per superstiti secondo la legislazione dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti.

Secondo Accordo-art. 12

ARTICOLO 12. 1. I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato hanno, per quanto riguarda i regimi di assistenza sanitaria e di indennita' giornaliera in caso di malattia vigenti in tale Stato, gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini di tale Stato. 2. L'accesso facilitato all'assicurazione-malattia svizzera e' regolato nella maniera seguente: a) I cittadini di uno degli Stati contraenti che trasferiscono la propria residenza dall'Italia in Svizzera devono essere ammessi, indipendentemente dalla loro eta', ad una delle casse malattia svizzere riconosciute designate dalla competente autorita' svizzera e possono assicurarsi sia per le indennita' giornaliere che per le cure mediche e farmaceutiche, a condizione: che assolvano alle altre prescrizioni statutarie di ammissione; che siano stati iscritti al Servizio sanitario italiano e/o, per quanto riguarda le indennita' giornaliere, all'INPS o ad altri istituti corrispondenti prima del trasferimento della residenza; che domandino la propria ammissione a una cassa svizzera entro tre mesi dal trasferimento della residenza. b) I periodi d'iscrizione al Servizio sanitario italiano e, per le indennita' giornaliere, i periodi d'assicurazione all'INPS e/o ad altri istituti corrispondenti sono presi in considerazione per l'apertura del diritto alle prestazioni alla condizione tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni di maternita', che l'assicurata sia stata iscritta da almeno tre mesi a una cassa-malattia svizzera. 3. I cittadini di uno degli Stati contraenti che trasferiscono la propria residenza dalla Svizzera in Italia e che non siano obbligatoriamente sottoposti al Servizio sanitario italiano possono, quale che sia la loro eta', iscriversi a tale regime, per se stessi e per i membri della loro famiglia residenti in Italia, nel quadro del decreto-legge del 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge del 29 febbraio 1980, n. 33, purche' versino il previsto contributo annuale. 4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle persone che cambiano residenza unicamente al fine di seguire un trattamento medico o curativo. 5. Le modalita' d'applicazione di questa regolamentazione, con particolare riguardo a quelle tendenti ad escludere ogni possibilita' di doppio indennizzo per la stessa causa, saranno stabilite nell'Accordo amministrativo.

Secondo Accordo-art. 13

ARTICOLO 13. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati. Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 11, sono ugualmente presi in considerazione per l'apertura del diritto alle rendite gli eventi assicurati che si sono realizzati successivamente al 31 dicembre 1976; tali rendite saranno peraltro dovute solamente a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo. Fatto a Berna, il 2 aprile 1980, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana MIGLIUOLO Per il Consiglio federale svizzero SCHULER Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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