LEGGE 15 ottobre 1981, n. 669

Type Legge
Publication 1981-10-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 38 della convenzione stessa.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - ROGNONI - DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay animati dalla volonta' di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno concordato di concludere la presente Convenzione e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana il sottosegretario di Stato agli affari esteri dottor Giorgio Santuz; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay il Ministro degli affari esteri dottor Adolfo Folle Martinez e il Ministro del lavoro e sicurezza sociale dottor Jose' E. Etcheverry Stirling; i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato la presente Convenzione nella forma, alle condizioni e nei limiti risultanti dalle seguenti disposizioni. ARTICOLO 1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: a) il termine "Convenzione" indica la presente Convenzione; b) il termine "Legislazione" indica la Costituzione, le leggi, i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione relativi alle materie contemplate nel successivo articolo; c) il termine "Autorita' competenti" indica i Ministeri o Segreterie di Stato che in ciascuno Stato contraente abbiano competenza per quanto concerne i regimi di sicurezza sociale; d) il termine "Istituzione competente" indica le Istituzioni che in ciascuno Stato contraente siano incaricate dell'amministrazione di uno o piu' regimi di sicurezza sociale; e) il termine "Organismo di collegamento" indica l'Istituzione o le Istituzioni di sicurezza sociale designate dalle autorita' competenti di ciascuno Stato contraente con il compito di operare il collegamento diretto nella trattazione delle pratiche tra le Istituzioni competenti di ciascuno Stato ai fini della concessione delle prestazioni; f) il termine "periodo di assicurazione" indica periodi considerati validi dalla legislazione applicabile al fine di ottenere le prestazioni; g) il termine "prestazioni" indica le prestazioni che si debbono erogare in ottemperanza alle legislazioni menzionate nell'articolo 2; h) il termine "Prestazioni familiari" indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia; i) il termine "lavoratori" indica le persone che possono far valere i periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni cui si riferisce l'articolo seguente; j) il termine "familiari" indica le persone definite o riconosciute tali dalla legislazione applicabile; k) il termine "luogo di residenza" indica il luogo di dimora abituale o temporanea.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. 1) La Convenzione si applica alle legislazioni degli Stati contraenti e che si riferiscono, in Italia: a) all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e le corrispondenti gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) all'assicurazione malattia e maternita'; d) all'assicurazione contro la tubercolosi; e) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; f) agli assegni familiari; g) ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscono a rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni citate nelle lettere precedenti. In Uruguay: alla legislazione che regola i regimi di sicurezza sociale a carico di organismi statali, parastatali e privati, per cio' che concerne: a) invalidita', vecchiaia e morte; b) maternita', malattia e infortunio comune; c) disoccupazione; d) indennita' e altre prestazioni nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali; e) prestazioni familiari. 2) La Convenzione si applica anche alle legislazioni che completino o modifichino quelle citate nel paragrafo precedente. 3) Si applica anche alle legislazioni che estendano l'assicurazione generale obbligatoria a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, sempre che, da parte del Governo di uno Stato contraente non sia notificata l'opposizione al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data di pubblicazione ufficiale di dette legislazioni, nel caso dello Stato che le ha stabilite, o dalla data della comunicazione ufficiale se si tratta dell'altro Stato.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. La Convenzione si applichera' ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonche' ai loro familiari e superstiti.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. I lavoratori cui si applicano le disposizioni della Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono l'attivita' lavorativa alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e benefici dei lavoratori di detto Stato.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. 1) Salvo quanto disposto dall'articolo precedente: a) il lavoratore dipendente da una ditta con sede in uno dei due Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per un periodo limitato di tempo, resta soggetto alla legislazione del primo Stato, sempre che la sua attivita' nel territorio dell'altro Stato non superi i ventiquattro mesi. Se il periodo lavorativo dovra' prolungarsi per periodi superiori ai ventiquattro mesi previsti, l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa potra' essere prorogata per altri ventiquattro mesi, previo consenso dell'Autorita' competente dell'altro Stato; b) il personale di volo delle compagnie di navigazione aerea resta soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa; c) i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione dello Stato cui appartiene la nave. Ogni altra persona occupata sulla nave in operazioni di carico, scarico e vigilanza, quando la nave e' attraccata, e' soggetta alla legislazione dello Stato cui appartiene il porto; d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene la amministrazione da cui essi dipendono. 2) Le autorita' competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori altre eccezioni alle disposizioni dell'articolo precedente.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. 1) Qualora una persona che presti servizio come impiegato governativo per uno Stato venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio dell'altro Stato, la legislazione di quest'ultimo Stato non le si applichera'. 2) Il cittadino di uno degli Stati contraenti che sia localmente assunto quale impiegato governativo per conto del suo Stato nel territorio dell'altro Stato avra' diritto di scegliere l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale di uno o dell'altro Stato. Tale scelta dovra' essere effettuata entro tre mesi dalla data di inizio del rapporto di impiego nel caso che l'assunzione avvenga dopo l'entrata in vigore del presente Accordo o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo nel caso che il rapporto di impiego sia iniziato anteriormente alla detta data. Se la persona sceglie la legislazione dello Stato di cui e' cittadino, tale legislazione le si applichera' fino ad un massimo di ventiquattro mesi che possono essere prorogati previo consenso dell'Autorita' competente dell'altro Stato. In entrambi i casi la sua scelta avra' effetto a partire dal giorno in cui la persona ne avra' data comunicazione all'autorita' competente. 3) Qualora una persona legittimata ad esercitare la scelta di cui al precedente paragrafo 2) non si avvalga di tale diritto, si applichera' ad essa la legislazione dello Stato nel cui territorio e' impiegata. 4) Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari di carriera sono sempre soggetti alla legislazione dello Stato accreditante. 5) I membri del personale amministrativo, tecnico e di servizio delle rappresentanze diplomatiche e consolari rette da consoli di carriera, il personale al servizio privato degli agenti diplomatici, nonche' quello al servizio privato dei membri delle rappresentanze consolari rette da consoli di carriera sono soggetti alla legislazione dello Stato inviante, salvo che non siano cittadini dello Stato in cui ha sede la rappresentanza o abbiano in tale Stato la residenza permanente, nel qual caso sono soggetti alla legislazione di questo ultimo Stato. 6) I funzionari consolari onorari, i membri delle rappresentanze da essi rette e il personale al loro servizio privato sono sempre soggetti alla legislazione dello Stato ospitante.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. Ai fini dell'ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione calcolati secondo la legislazione di detto Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. 1) Le prestazioni familiari dovute in aggiunta alle pensioni dirette, indirette o rendite saranno corrisposte anche se i familiari risiedono nello Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'Istituzione debitrice delle prestazioni. 2) Il titolare di pensione diretta, indiretta o rendita a carico di entrambi gli Stati contraenti ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare della pensione o rendita.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. Le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtu' delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni, soppressioni, ritenute o altri gravami per il fatto che il beneficiario risiede nell'altro Stato.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. Le Autorita' competenti stabiliranno gli Accordi amministrativi e gli altri strumenti addizionali necessari per l'applicazione della Convenzione.

Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11. Le Autorita' competenti di ciascuno Stato contraente designeranno nell'Accordo amministrativo gli organismi di collegamento e le loro competenze.

Convenzione-art. 12

ARTICOLO 12. Le Autorita' competenti si impegnano a scambiarsi informazioni relative alle misure prese per la migliore applicazione della presente Convenzione, degli accordi amministrativi e degli altri strumenti addizionali nonche' informazioni relative alle nuove disposizioni legislative che modifichino o completino i regimi di sicurezza sociale.

Convenzione-art. 13

ARTICOLO 13. Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda un periodo minimo di assicurazione ai fini della acquisizione del diritto alle prestazioni di malattia, per infortunio sul lavoro e malattia professionale, di disoccupazione ed alle prestazioni familiari o della loro misura, verranno presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato.

Convenzione-art. 14

ARTICOLO 14. 1) Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti designeranno una Commissione mista che sara' incaricata di: a) curare la retta applicazione della presente Convenzione; b) esaminare le eventuali divergenze relative alla sua interpretazione; c) riferire alle Autorita' competenti, ove queste lo richiedano o di sua iniziativa, sull'applicazione della presente Convenzione, degli Accordi amministrativi e degli altri strumenti addizionali che saranno conclusi; d) proporre modifiche, estensioni e norme complementari della presente Convenzione che essa consideri necessari; e) ogni altra funzione che le verra' attribuita di comune accordo dalle Autorita' competenti. 2) La Commissione mista sara' composta di un numero uguale di rappresentanti dei due Stati contraenti. 3) La Commissione mista si riunisce alternativamente in Italia e in Uruguay, almeno una volta l'anno oppure ogni volta che sia richiesto dalla Autorita' competente di uno degli Stati contraenti. 4) La Commissione mista stabilira' la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.

Convenzione-art. 15

ARTICOLO 15. I lavoratori di cui all'articolo 3 assoggettati successivamente o alternativamente alla legislazione dei due Stati contraenti ed i loro aventi diritto potranno avvalersi della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dei due Stati sempre che non si sovrappongano. I periodi da totalizzare compiuti nell'altro Stato saranno presi in considerazione secondo i criteri stabiliti dalla legislazione dello Stato in cui sono stati compiuti. Qualora non risulti raggiunto il diritto alle prestazioni in base a quanto disposto al primo comma del presente articolo sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi con i quali entrambi gli Stati contraenti abbiano stipulato accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. Nei casi in cui il diritto alle prestazioni venga acquisito sulla base dei soli periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'istituzione competente di tale Stato, al fine di concedere al lavoratore l'importo piu' favorevole, calcolera' l'importo delle prestazioni sia tenendo conto dei soli periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione che essa applica sia tenendo conto della totalizzazione prevista al primo comma del presente articolo.

Convenzione-art. 16

ARTICOLO 16. L'Istituzione competente di ciascuno dei due Stati contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione tenuto conto della totalizzazione dei periodi di cui all'articolo precedente. Se il diritto risulta cosi' acquisito, determina l'ammontare della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione. Calcola quindi su tale ammontare l'importo effettivo della prestazione che essa deve all'interessato in base al rapporto esistente tra i periodi compiuti sotto la propria legislazione e il totale dei periodi compiuti sotto la legislazione dei due Stati contraenti.

Convenzione-art. 17

ARTICOLO 17. Qualora l'interessato non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione dei due Stati contraenti, il suo diritto a prestazione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli puo' far valere tali condizioni.

Convenzione-art. 18

ARTICOLO 18. Se l'interessato ha diritto a prestazioni a carico delle Istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge l'importo minimo di pensione previsto dalla legislazione dello Stato in cui l'interessato risiede, l'Istituzione competente di detto Stato concede, in aggiunta, l'importo necessario per raggiungere il suddetto minimo di pensione.

Convenzione-art. 19

ARTICOLO 19. 1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 13: a) che soggiornano o risiedano nel territorio diverso dallo Stato competente, e b) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente oppure c) che sono autorizzati dalla Istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevere le cure adatte al loro stato, beneficiano: i) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto della Istituzione competente, da parte della Istituzione del luogo di soggiorno secondo quanto dispone la legislazione applicata da quest'ultima Istituzione, come se fossero ad essa iscritti; ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se essi si trovassero sul territorio di tale Stato. 2) Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, per analogia, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore.

Convenzione-art. 20

ARTICOLO 20. 1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dalla Istituzione del luogo di residenza e a suo carico; 2) il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato contraente nonche' i suoi familiari che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dalla Istituzione di questo Stato le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata; 3) le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita come pure ai suoi familiari, ai sensi del paragrafo 2, saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che le ha corrisposte.

Convenzione-art. 21

ARTICOLO 21. Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 10.

Convenzione-art. 22

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