DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1981, n. 673
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, n. 587, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, con la quale e' stata istituita l'Universita' statale di Udine;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102: "Norme sulla Universita' statale di Udine e sulla istituzione e il potenziamento delle strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste";
Veduto in particolare l'art; 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 102, che prevede la possibilita', per l'Universita' di Udine, di stipulare convenzioni con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso alla Universita' di immobili ed attrezzature;
Veduta la convenzione stipulata in Udine il 6 febbraio 1981 tra l'Universita' degli studi di Udine e il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine;
Veduta la rettorale n. 8548 del 17 marzo 1981;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la convenzione sopra menzionata;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Udine il 6 febbraio 1981, tra l'Universita' degli studi di Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso alla Universita' di immobili ed attrezzature, annessa al presente decreto.
PERTINI BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1981
Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 47
Convenzione tra Universita' Udine e Consorzio insegnamenti universitari-art. 1
N. 22 di Repertorio REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE E IL CONSORZIO PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEGNAMENTI UNIVERSITARI IN UDINE. L'anno 1981, il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 10 in Udine, avanti a me dott. Augusto Toselli, nato a Burano (Venezia) il 18 novembre 1923 e domiciliato a Udine in via Antonini, 8, dirigente amministrativo dell'Universita' degli studi di Udine e, come tale, delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse della amministrazione universitaria come dal decreto rettorale n. 1 del 10 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e dell'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilita' dell'Universita', emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori: prof. Franco Frilli, nato a Trieste il 26 maggio 1936, docente di ruolo dell'Universita' di Udine; sig.ra Piera Dorini, impiegata presso l'Universita' di Udine, nata a Sedegliano, il 9 settembre 1951, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti: il prof. Roberto Gusmani, nato a Novara il 18 ottobre 1935, rettore pro-tempore dell'Universita' degli studi di Udine ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Udine in data 6 gennaio 1981 (allegato A) ed il prof. Bruno Cadetto nato a Varmo il 25 ottobre 1919 il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualita' di presidente in rappresentanza del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di insegnamenti universitari in Udine, approvato con decreto del prefetto di Udine in data 27 novembre 1967, n. 6237/19.3/Gab, (allegato B), domiciliato per la sua carica in Udine, via Mantica, 5, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente alto con deliberazione assemblea consorziale n. 2 del 19 gennaio 1981 app.ne C.C.C. n. 4072/2.6.3. dd. 3 febbraio 1981 (allegato C). Dette persone, della cui identita' personale, capacita' giuridica e poteri sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto dal quale risulti quanto segue: Premesso: che con legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 26 e' stata istituita l'Universita' statale degli studi di Udine e che con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 sono state dettate norme strutturali ed organizzative; che l'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 102/1978 ha sancito il mantenimento a favore dell'Universita' degli studi di Udine dell'assegnazione in uso gratuito e della destinazione degli immobili di proprieta' del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine, 27 novembre 1967, n. 62/37/19.3/Gab, modificato con decreti ministeriali interni numeri 8785, 15/88.19 del 3 febbraio 1973 e 4620, 15/88.19 del 6 dicembre 1977; che il secondo comma dell'articolo succitato stabilisce che restano fermi in favore dell'Universita' degli studi di Udine gli impegni assunti dal predetto Consorzio o da altri eventuali enti putbblici o privati e persone fisiche; che per gli effetti dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 102/1978, tra l'Universita' degli studi di Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, si e' proceduto in data 18 dicembre 1980 alla sottoscrizione dell'atto ricognitivo assunto in data 18 dicembre 1980 al n. 12/Rep: ; che il predetto Consorzio, con deliberazione dell'assemblea consorziale n. 2 del 19 gennaio 1981, ha deciso di contribuire al funzionamento dell'Universita' di Udine al di la' degli impegni sopraindicati; Tutto cio' premesso, l'Universita' degli studi di Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Tutto cio' che precede forma parte integrante della presente convenzione.
Convenzione tra Universita' Udine e Consorzio insegnamenti universitari-art. 2
Art. 2. La finalita' precipua della convenzione tra l'Universita' degli studi di Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine e' di raccordare in modo funzionale ed operativo la realta' territoriale del Friuli con le strutture statali di istruzione superiore si da inserire l'Universita' di Udine nell'assetto socio-culturale e realizzare uno strumento funzionale alla rinascita economica del Friuli. La convenzione si propone l'obiettivo di creare i presupposti per permettere all'Universita' di Udine di svolgere un nuovo ruolo scientifico sociale, cosi' come previsto dalla, legge istitutiva.
Convenzione tra Universita' Udine e Consorzio insegnamenti universitari-art. 3
Art. 3. Un tale modello di sviluppo dell'Universita' di Udine sara' attuato mediante una diretta collaborazione fra i due enti e procedera' secondo la seguente articolazione: a) mediante il recupero del patrimonio, edilizio urbano gia' esistente e la realizzazione di nuove strutture edilizie; b) mediante l'attivazione di servizi eventualmente integrati con i servizi della collettivita'; c) mediante il potenziamento dell'attivita' didattica e di ricerca; d) mediante agevolazioni all'inserimento dell'Universita' di Udine nei circuiti nazionali ed internazionali di relazioni litili ai fini dello sviluppo della ricerca scientifica e dell'attivita' didattica.
Convenzione tra Universita' Udine e Consorzio insegnamenti universitari-art. 4
Art. 4. Il Consorzio, su istanza dell'Universita' di Udine, potra' accollarsi l'onere di ristrutturazione o realizzazione di edifici, ove possibile attrezzandoli convenientemente per i fini di cui al precedente art. 3 e si fara' carico di reperire gli opportuni finanziamenti; mettera', inoltre, a disposizione e concedera' in uso gli immobili, ove possibile convenientemente attrezzati, di cui dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo. Tutto quanto sopra nell'interesse dell'Universita' di Udine e dello sviluppo dell'istruzione superiore.
Convenzione tra Universita' Udine e Consorzio insegnamenti universitari-art. 5
Art. 5. Gli immobili non di proprieta' del Consorzio potranno essere messi a disposizione dell'Universita' di Udine, la quale, in tal caso, corrispondera' al Consorzio il costo della locazione.
Convenzione tra Universita' Udine e Consorzio insegnamenti universitari-art. 6
Art. 6. Il Consorzio si impegna a versare all'Universita' di Udine una somma annua, in contanti, pari a quanto previsto dall'[art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art115).
Convenzione tra Universita' Udine e Consorzio insegnamenti universitari-art. 7
Art. 7. Il contributo del Consorzio si adeguera' automaticamente nel caso dell'emanazione di provvedimenti previsti all'ultimo inciso dell'[art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980;382~art115).
Convenzione tra Universita' Udine e Consorzio insegnamenti universitari-art. 8
Art. 8. Il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine sara' rappresentato nel consiglio di amministrazione dell'Universita' di Udine, conformemente al disposto del gia' citato [art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980;382~art115).
Convenzione tra Universita' Udine e Consorzio insegnamenti universitari-art. 9
Art. 9. La presente convenzione, ai sensi dell'[art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;102~art9-com2), ha la durata di venti anni e potra' essere rinnovata di volta in volta per eguale periodo di tempo a meno che non intervenga disdetta notificata da una delle due parti almeno un anno prima della scadenza.
Convenzione tra Universita' Udine e Consorzio insegnamenti universitari-art. 10
Art. 10. Al cessare della presente convenzione, tutto il materiale didattico e scientifico, tutto l'arredamento e quanto altro acquistato o comunque acquisito con i mezzi a disposizione del Consorzio, passera' di proprieta' dell'Universita' di Udine. Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, dandone lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti, le quali, da me interpellate, prima di sottoscrivere, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volonta'. Il presente atto consta di n. 2 fogli di carta bollata, dattiloscritti da persona di mia fiducia su 7 facciate intere e 2 righe. Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Udine, sara' registrato in esenzione delle tasse di registro e di bollo, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il rettore dell'Universita' di Udine GUSMANI Il presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine CADETTO Il primo testimone FRILLE' Il secondo testimone DORINI Registrato ad Udine in data 17 febbraio 1981 al n. 1716 - Mod. 71/M Atti pubblici - Esatte L. 80.000. -------------------- (Omissis).
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.