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LEGGE 24 novembre 1981, n. 675

Current text a fecha 1981-12-13

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 46 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma: "Fino a quando non sarà attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate".