DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1981, n. 682

Type DPR
Publication 1981-07-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche: la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in "chirurgia generale"; la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia muta la denominazione in "ortopedia"; e' aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia della mano.

Art. 2

L'art. 285, lettera a), relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, che muta la denominazione in chirurgia generale, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in chirurgia generale a) La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.

Art. 3

L'art. 286, relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in ortopedia, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 286. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. Il corso ha la durata di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti e' di otto per ogni anno e non puo' superare il numero di quaranta per l'intero corso. La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. E' in facolta' della direzione della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche universitarie o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola puo' essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno. Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento deve anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero viene fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: INSEGNAMENTO TEORICO 1° Anno: 1) anatomia dell'apparato locomotore; 2) fisiologia dell'apparato locomotore; 3) semeiotica ortopedica; 4) nozioni di chirurgia generale; 5) bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: 1) anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I; 2) patologia dell'apparato locomotore I; 3) clinica ortopedica I; 4) traumatologia dell'apparato locomotore I; 5) radiologia I; 6) nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; 7) bioingegneria dell'apparato locomotore II. 3° Anno: 1) anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II; 2) patologia dell'apparato locomotore II; 3) clinica ortopedica II; 4) traumatologia dell'apparato locomotore II; 5) radiologia II; 6) tecnica operatoria I; 7) apparato terapia e tecnica degli apparecchi gessati; 8) elementi di reumatologia. 4° Anno: 1) patologia dell'apparato locomotore III; 2) clinica ortopedica III; 3) traumatologia dell'apparato locomotore III; 4) tecnica operatoria II; 5) fisiokinesiterapia I; 6) neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 7) nozioni di medicina legale. 5° Anno: 1) patologia dell'apparato locomotore IV; 2) clinica ortopedica IV; 3) traumatologia dell'apparato locomotore IV; 4) tecnica operatoria III; 5) fisioterapia II. INSEGNAMENTO PRATICO 1° Anno: 1) chirurgia generale; 2) pronto soccorso generale; 3) fisioterapia. 2° Anno: 1) chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore); 2) reparti di pronto soccorso traumatologico; 3) reparti di ortopedia e traumatologia. 3° Anno: 1) reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale di gessi). 4° Anno: 1) reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori). 5° Anno: 1) reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); 2) officine ortopediche. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle singole materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'iscritto deve superare, alla fine di ogni anno, un colloquio, mentre l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Per conseguire il diploma di specialista i candidati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 4

L'art. 288, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 288. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente: a) sanita' pubblica; b) igiene e tecnica ospedaliera; c) igiene del lavoro; d) igiene e medicina scolastica; e) laboratorio. Il piano di studi e' il seguente: PRIMO BIENNIO 1° Anno: metodologia statistica e biometria; educazione sanitaria; psicologia; microbiologia ed immunologia I; parassitologia; epidemiologia generale e metodologia epidemiologica; profilassi generale; sociologia medica ed antropologia culturale. 2° Anno: microbiologia e immunologia II; patologia e clinica delle malattie infettive; epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I; patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I; demografia e statistica sanitaria; legislazione e programmazione sanitarie. SECONDO BIENNIO a) Orientamento di "sanita' pubblica" 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene dell'eta' evolutiva; igiene del lavoro; igiene ed assistenza dell'anziano. 4° Anno: igiene edilizia e dell'aggregato urbano; igiene ospedaliera; organizzazione del territorio e programmazione sanitaria; medicina di comunita'; economia sanitaria; elementi di diritto amministrativo. b) Orientamento di "igiene e tecnica ospedaliera" 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere: arredamenti ed impianti tecnologici; igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera; organizzazione e funzionamento degli ospedali I; elementi di diritto e legislazione ospedaliera. 4° Anno: organizzazione e funzionamento degli ospedali II; compiti ed attribuzione della direzione sanitaria; formazione professionale e compiti del personale ospedaliero; programmazione ospedaliera e medicina di comunita'; assistenza psichiatrica; aspetti socio sanitari dell'ospedalismo; aspetti economici della gestione ospedaliera; c) Orientamento di "igiene del lavoro" 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro; tecnica ed economia degli impianti industriali; tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; igiene dell'ambiente di lavoro I. 4° Anno: igiene dell'ambiente di lavoro II; elementi di diritto e legislazione del lavoro; psicologia del lavoro; prevenzione degli infortuni; politica del territorio ed insediamenti industriali; igiene del lavoro e medicina di comunita'. d) Orientamento di "igiene e medicina scolastica" 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; clinica delle malattie e dell'eta' evolutiva; epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' evolutiva; igiene degli alimenti e della nutrizione; auxologia normale e patologica; psicologia dell'eta' evolutiva. 4° Anno: servizi di medicina scolastica; edilizia ed arredamento scolastico; elementi di pedagogia; assistenza parascolastica; educazione sanitaria nella scuola; legislazione scolastica; igiene mentale. e) Orientamento di "laboratorio" 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I; metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale; strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I; microscopia applicata all'igiene; elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I. 4° Anno: metodi e dosaggi fisico chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II; accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II; strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II; ispezione e controllo degli alimenti; elementi di informatica. I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti: automazione del sistema ospedaliero; biochimica applicata; climatologia; diritto sanitario internazionale; elementi di medicina legale; genetica umana medica; geologia applicata all'igiene; idrologia; igiene dei climi tropicali; igiene dei trasporti; igiene militare; igiene rurale; istituzioni di matematiche; micologia; radioprotezionistica. A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea dell'Universita' di Firenze. I corsi sono integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 5

Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia della mano. Scuola di specializzazione in chirurgia della mano Art. 320. - La scuola di specializzazione di chirurgia della mano ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano. Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei posti disponibili e' di cinque per ogni anno. La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico. Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi. Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1° Anno: clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale I); traumatologia dell'arto superiore (biennale I); chirurgia plastica ricostruttiva (biennale I); anatomia funzionale della mano; anatomia chirurgica dell'arto superiore; anatomia ed istologia patologica; radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia; anestesiologia e rianimazione. 2° Anno: clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale II); traumatologia dell'arto superiore (biennale II); chirurgia plastica ricostruttiva (biennale II); tecniche di chirurgia tendinea; tecniche di chirurgia osteo-articolare; chirurgia vascolare dell'arto superiore. 3° Anno: semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore; elettrodiagnostica ed elettromiografia; microchirurgia dei nervi periferici; fisiochinesiterapia; clinica dermatologica; nozioni di medicina legale; nozioni di psicologia; protesi sostitutive nelle amputazioni dell'arto superiore. L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno. L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver superato i tre esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno. Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta su un argomento della specialita'.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1981

Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 46

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