DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1981, n. 687
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto n. 1350 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1734 del 26 ottobre 1939, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Art. 67 - l'istituto di "filologia slava" annesso alla facolta' di magistero cambia la denominazione in quella di "istituto di lingue e letterature slave".
Art. 2
Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono inseriti i seguenti insegnamenti: letterature moderne comparate; dialettologia italiana. Art. 70 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere gli insegnamenti di "lingua spagnola moderna e contemporanea" e "lingua e letteratura scandinava" cambiano la denominazione rispettivamente in "letteratura spagnola moderna e contemporanea" e "lingue e letterature scandinave". Art. 81 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia sono inseriti i seguenti insegnamenti: organizzazione internazionale; sociologia rurale; sociologia dell'organizzazione; relazioni industriali; statistica sociale. Art. 82 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in psicologia sono inseriti i seguenti insegnamenti: psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione; psicopedagogia differenziale; tecniche della riabilitazione psico-motoria.
Art. 3
Art. 84 - l'istituto di clinica oculistica, annesso alla facolta' di medicina e chirurgia, cambia la denominazione in quella di "istituto di oftalmologia", istituto polidisciplinare ai sensi dell'[art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art88). Nel medesimo art. 84 e' inserito l'istituto policattedra di "terapia medica".
Art. 4
Art. 103 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' inserito, per tutti e tre gli indirizzi, l'insegnamento di "oceanografia".
Art. 5
L'art. 123, concernente disposizioni per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento del diploma di laurea in farmacia, e' soppresso e sostituito come segue: "Art. 123. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta". Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1981 Registro n. 114 Istruzione, foglio n. 214