LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

Type Legge
Publication 1981-11-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario: a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonchè da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti; b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attività amministrativa da essa svolta, nonchè con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

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