LEGGE 26 novembre 1981, n. 690
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario: a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonchè da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti; b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attività amministrativa da essa svolta, nonchè con i contributi e le assegnazioni dello Stato.
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