LEGGE 1 dicembre 1981, n. 692
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, concernente disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, nel secondo comma, le parole: "dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate", sono sostituite dalle seguenti: "o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate"; nel terzo comma, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"; Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. - Nel primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel numero 1) sono soppresse le parole "26, commi terzo e quinto" ed e' soppresso il numero 4); e nel secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; f)Le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1); g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i numeri 1), 3-bis) e 3-ter) sono sostituiti dai seguenti: 1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma; 3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e); 3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d). Le modifiche di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1 febbraio 1982."; All'articolo 2, nell'ultimo comma, dopo le parole: "per le cambiali e per i vaglia cambiari" sono aggiunte le seguenti: "di cui ai precedenti commi"; L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, dopo l'articolo 20, il seguente articolo 20-bis. Parte di provvedimento in formato grafico Dopo l'articolo 7, sono aggiunti i seguenti: "Art. 7-bis. - La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituita con decorrenza 1 gennaio 1982 dalla seguente: "a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento se tale ammontare non supera i 50 milioni e del 3 per cento sull'ammontare eccedente i 50 milioni"."; "Art. 7-ter. - A decorrere dal 1 gennaio 1982 fino a quando non sara' generalizzata l'attuazione della legge 23 luglio 1980, n. 384, e comunque non oltre il 30 giugno 1983, nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata la corresponsione, ai rivenditori dei generi di monopolio per i quali non viene effettuata la consegna diretta presso le rivendite, di una indennita' per il trasporto dei generi stessi, da rapportare alle percorrenze ed alle quantita' trasportate. Con decreto del Ministro delle finanze e' stabilita la misura della indennita' di cui al comma precedente nei limiti di spesa complessiva di cui all'articolo 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384."; Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente: "Art. 8-bis. - Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono apportate le seguenti modificazioni: nell'articolo 2, al secondo comma, le parole "trenta giorni" e "novanta giorni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e "centoventi giorni"; il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Per l'omissione della richiesta della formalita' entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni."; nel quinto comma le parole "pena pecuniaria" sono sostituite con la parola "soprattassa"; l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: Art. 3. - Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva."; Le disposizioni del presente articolo si applicano alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi da tale data."; Nell'articolo 9, al primo comma, e' soppresso il n. 7) ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Resta, altresi', ferma l'applicabilita' delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11."; All'articolo 10, nel primo comma, alla lettera d) sono aggiunte le parole: ", ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;"; All'articolo 14, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonche' in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale."; All'articolo 15 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non e' richiesto il concerto interministeriale di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovvero, vi e' dissenso sulla misura dei canoni, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, e nell'articolo 15 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione."; Dopo l'articolo 15, e' aggiunto il seguente: "Art. 15-bis. - Le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 15, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime relative ai beni situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e Basilicata."; All'articolo 16, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dall'amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978."; All'articolo 17, le parole: "nell'ultimo comma dell'articolo 10 e nell'articolo 11,", sono sostituite dalle seguenti: "nell'ultimo comma dell'articolo 10, nell'articolo 11 e nel secondo comma dell'articolo 16,".
Art. 2
Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuita' tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte. Beneficeranno della stessa esenzione anche le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalita' di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizioni alla loro realizzazione.
Art. 3
Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1981, la determinazione dei redditi dei fabbricati e' effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1979 con decreto ministeriale 20 novembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 21 novembre 1979.
Art. 4
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, deve intendersi nel senso che le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non si considerano operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 5
L'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, puo' essere concessa anche agli enti pubblici economici. Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 6
La misura delle tasse previste dal primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, dovute sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti, rade e spiagge dello Stato, e' raddoppiata.
Art. 7
Nei confronti delle persone fisiche e delle societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, non si applicano, per l'anno 1981, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, concernenti i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi. Nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato nel comma precedente, i quali hanno beneficiato della proroga al 30 novembre 1981 per la presentazione della dichiarazione dei redditi il cui termine scadeva tra il 23 novembre 1980 e il 29 novembre 1981, non si applicano per l'anno 1981, ovvero per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 novembre 1981, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, concernenti i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.
Art. 8
All'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: nel primo comma le parole: "31 dicembre 1981" e "31 dicembre 1982" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 1982" e "31 dicembre 1983"; nel terzo comma le parole: "31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1983".
PERTINI SPADOLINI - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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