LEGGE 24 novembre 1981, n. 699
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, sono sostituiti dai seguenti: "La denominazione di "tonno" è riservata esclusivamente ai tonnidi delle specie seguenti: Thunnus Thynnus; Thunnus Alalunga; Thunnus Albacares; Thunnus Obesus; Thunnus Maccoyi; Thunnus Tongol; Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis. La specie "Thunnus Thynnus" può anche essere denominata "tonno rosso". La denominazione di "tonnetto" è riservata alle specie seguenti: Euthynnus Alletteratus; Euthynnus Affinis; Euthynnus Lineatus; Sarda Sarda". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 novembre 1981 PERTINI SPADOLINI - MARCORA - CAPRIA - MANNINO - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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