DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1981, n. 715
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, n. 977;
Vedute le delibere delle autorita' accademiche dell'Universita' di Torino intese a rettificare la denominazione di due insegnamenti della scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, n. 977, e' rettificato nel senso che all'art. 380 i seguenti insegnamenti del secondo anno "tecnica vinicola" ed "esercitazioni di tecnica vinicola" debbono intendersi rispettivamente: "tecnica viticola" ed "esercitazioni di tecnica viticola".
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1981
Registro n. 117 Istruzione, foglio n. 143
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