DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. 737

Type DPR
Publication 1981-10-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 70 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per la determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per la regolamentazione dei relativi procedimenti;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I DISCIPLINA Capo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Sanzioni disciplinari

L'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni: 1) richiamo orale; 2) richiamo scritto; 3) pena pecuniaria; 4) deplorazione; 5) sospensione dal servizio; 6) destituzione. Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravita' delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.

Art. 2

Richiamo orale

Il richiamo orale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entita' causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore. Puo' essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto.

Art. 3

Richiamo scritto

Il richiamo scritto e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: 1) la reiterazione in lievi mancanze; 2) la negligenza in servizio; 3) la mancanza di correttezza nel comportamento; 4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa; 5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio; 6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico. E' inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore ((gerarchicamente dipende, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.)) Ai capi degli uffici o ai comandanti di reparto e' inflitto dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4

Pena pecuniaria

La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni: 1) la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto; 2) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile; 3) il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato; 4) il contrarre debiti senza onorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato; 5) l'allontanamento dalla sede di servizio da uno a cinque giorni senza autorizzazione; 6) l'abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni che concorrono alla formazione professionale; 7) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilita'; 8) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio; 9) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore; 10) la grave negligenza in servizio; 11) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine; 12) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari; 13) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato; 14) l'inosservanza delle norme di comportamento politico fissate per gli appartenenti ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza; 15) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 16) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti d'istituto o lesivo della dignita' personale; 17) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio; 18) qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Agli allievi degli istituti di istruzione, in luogo della pena pecuniaria, puo' essere applicata, ove le circostanze lo consiglino, la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni. Il consegnato non puo' uscire dall'istituto se non per disimpegnare il proprio servizio, dal quale non e' esonerato. La pena pecuniaria e' inflitta agli appartenenti alle qualifiche dirigenziali o direttive dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza. Al personale dei restanti ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza: dal direttore del servizio ((«, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato)); al personale dei restanti ruoli in servizio presso le questure e uffici dipendenti: dal questore; al personale in servizio ai commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alle zone di frontiera terrestre, agli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima e aerea, agli uffici compartimentali di polizia stradale ed agli istituti di istruzione: dai rispettivi dirigenti; al personale in servizio presso i reparti mobili: dal comandante del reparto; al personale in servizio presso ogni altro ufficio non compreso tra quelli indicati dal funzionario ((preposto all'ufficio, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.))

Art. 5

Deplorazione

La deplorazione e' una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite: 1) le abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri; 2) le persistenti trasgressioni gia' punite con sanzioni di minore gravita'; 3) le gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno; 4) le mancanze gravemente lesive della dignita' delle funzioni; 5) gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme sulla Polizia di Stato; 6) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita e di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti; 7) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza e' stata rilevata. La deplorazione puo' essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravita' della mancanza e alla personalita' del responsabile. La deplorazione e' inflitta dagli stessi organi di cui all'art. 4.

Art. 6

Sospensione dal servizio

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla meta' dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia. Comporta la deduzione dal computo della anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi. Puo' essere inflitta nei seguenti casi: 1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravita' ovvero siano reiterate o abituali; 2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8; 3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; 4) comportamento che produce turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio di istituto; 5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti; 6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione; 7) assidua frequenza, senza necessita' di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attivita' immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati; 8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale; 9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni; 10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'art. 4, n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale. La sospensione dal servizio e' inflitta con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio del consiglio provinciale di disciplina, per il restante personale.

Art. 7

Destituzione

La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio. La destituzione e' inflitta: 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; 3) per grave abuso di autorita' o di fiducia; 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati; 5) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione; 6) per reiterazione delle infrazioni per le quali e' prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari; 7) per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria. La destituzione e' inflitta con le stesse modalita' previste per la sospensione dal servizio.

Art. 8

Destituzione di diritto

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione di diritto: a) per condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalita' dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui allo art. 457 del codice penale; per i delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione; ((2)) b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'art. 215 del codice penale ovvero di una misura di prevenzione prevista dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Nei casi contemplati dal precedente art. 7 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia. La destituzione di diritto e' disposta con decreto del Ministro dell'interno per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive; con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza per il restante personale.

Capo II PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Art. 9

Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale

((L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresi', riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza. Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende)). In caso di concessione di liberta' provvisoria ovvero di revoca dell'ordine o mandato di cattura o dell'ordine di arresto ovvero di scarcerazione per decorrenza dei termini, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare puo' essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquistato la liberta' e con riserva di riesame del caso quando sul procedimento penale si e' formato il giudicato. I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro su proposta motivata degli organi indicati nel precedente art. 4 per i rispettivi dipendenti. Se il procedimento penale e' definito con sentenza la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione. ((Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare puo' essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare)) .

Art. 10

Rinvio

La sospensione cautelare per motivi disciplinari, gli effetti sulla progressione in carriera, l'esclusione e la ammissione agli esami e agli scrutini a seguito della sospensione per motivi disciplinari o penali, il computo della sospensione dal servizio a seguito di condanna penale e la revoca di diritto della sospensione, nonche' la riabilitazione, la reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare, la reintegrazione del dipendente assolto in sede di giudizio penale di revisione, la premorienza del dipendente alla sentenza di assoluzione in sede di revisione sono regolati dalle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 11

Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale

Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.

TITOLO II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 12

Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni

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