DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. 738

Type DPR
Publication 1981-10-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 94 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente delega al Governo per l'utilizzazione, nell'ambito della stessa Amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito un'invalidita', la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Utilizzazione del personale invalido

Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, e' utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta. ((2))

Art. 2

Accertamento dell'invalidita'

L'invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, e' accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le commissioni di cui al precedente comma devono altresi' fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidita' determinato dalle ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1.((2))

Art. 3

Destinazione

L'autorita' competente secondo gli ordinamenti delle singole forze di polizia, sentita la commissione di cui al successivo art. 4, con proprio provvedimento determina i servizi d'istituto cui il dipendente invalido va destinato. Nel provvedimento viene fissata la data di decorrenza della nuova destinazione, tenuto conto della natura e del grado della invalidita' accertata, nonche' delle esigenze di servizio.((2))

Art. 4

Istituzione di una commissione consultiva

Presso i Ministeri o comandi competenti e' istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido puo' essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale.((2))

Art. 5

Composizione della commissione consultiva

I criteri per la composizione e la nomina delle commissioni di cui all'articolo precedente sono stabiliti con decreto dei Ministri interessati.((2))

Art. 6

Utilizzazione per le esigenze del Fondo assistenza della pubblica sicurezza

Il personale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi d'istituto ai sensi del precedente art. 2, puo' essere anche utilizzato per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.((2))

Art. 7

Stato giuridico - Trattamento - Indennita' speciale

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti per le carriere di appartenenza. L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidita' a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennita' speciale "una tantum", proporzionata al grado di invalidita' accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo e' pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento. Si applicano le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. La maggiorazione del venti per cento viene corrisposta a titolo di anticipo dopo il riconoscimento dell'invalidita' da parte delle commissioni mediche di cui al precedente art. 2.((2))

Art. 8

Trasferimento del personale invalido

Le autorita' competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione anche alla qualifica o grado rivestito dall'interessato, possono disporre, a domanda e sentita la commissione di cui all'art. 4, il trasferimento ad altra sede del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura. Il trasferimento puo' essere disposto in sede diversa da quella richiesta, purche' la localita' soddisfi ugualmente le esigenze di assistenza e di cure di cui al comma precedente. Ove esigenze di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l'accertata invalidita' costituisce comunque titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso.((2))

Art. 9

Copertura dell'onere finanziario

Alle spese conseguenti all'applicazione dell'art. 7 del presente decreto si fara' fronte mediante impiego degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per la concessione dell'equo indennizzo.((2))

PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - LAGORIO - DARIDA - FORMICA - BARTOLOMEI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1981

Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 11

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