DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1981, n. 739
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario; -
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le modificazioni e le integrazioni correttive di cui agli articoli seguenti del presente decreto.
Art. 2
Nell'art. 5, primo comma, e' aggiunta la seguente lettera: "1) gli ispettori tributari nominati ai sensi dell'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146".
Art. 3
Il quinto comma dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: "Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri".
Art. 4
Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti: "Le funzioni di segreteria delle commissioni tributarne sono espletate di norma da impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Ad ogni segreteria e' addetto anche personale inquadrato in altre qualifiche funzionali. Il Ministro delle finanze determina annualmente con proprio decreto il contingente di personale da assegnare alle commissioni tributarie, ripartito numericamente fra le diverse province. Il predetto personale conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico del ruolo e della qualifica cui appartiene, salvo quanto stabilito dal successivo art. 14; alla fine di ciascun anno il presidente della commissione riferisce all'intendente di finanza sul servizio prestato dagli impiegati addetti alla commissione".
Art. 5
Dopo l'art. 13 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 13-bis - Personale delle segreterie. - L'impiegato avente qualifica di livello piu' elevato o, a parita' di livello, con maggiore anzianita' nella stessa, e' responsabile dell'andamento dei servizi di segreteria di ciascuna commissione tributaria e ne risponde direttamente al presidente della commissione, il quale, fermo restando quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'art. 13 e dall'art. 14 e se particolari circostanze lo rendono opportuno, puo' chiedere all'intendente di finanza di adottare le misure necessarie per la migliore organizzazione dei servizi. Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche funzionali superiori alla terza possono, tra l'altro, essere adibiti alle seguenti mansioni: a) collaborazione con gli impiegati addetti alle funzioni di segreteria; b) svolgimento delle attivita' concernenti la ricezione, la presa in carico, la fascicolazione e la conservazione dei ricorsi e degli altri atti, nonche' cura dello smistamento degli atti da notificare e della spedizione della corrispondenza; c) esecuzione del servizio di copiatura o di riproduzione degli atti e della corrispondenza a mezzo di macchine per scrivere e fotoriproduttrici; d) rilascio delle dichiarazioni di copia conforme e delle ricevute degli atti depositati nelle segreterie; e) svolgimento di tutte le altre mansioni d'ordine ed esecutive necessarie per l'andamento dei servizi delle segreterie. Al servizio di anticamera delle commissioni tributarie sono addetti di norma impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quarta. Il funzionario responsabile dell'andamento dei servizi della segreteria puo' affidare ad impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quinta le mansioni di messo notificatore, con attribuzione dei compensi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249".
Art. 6
L'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Contenuto del ricorso. - Il ricorso alla commissione tributaria deve contenere: a) l'indicazione della commissione adita; b) l'oggetto della domanda; c) l'indicazione dell'atto, cui la controversia si riferisce, oppure dell'ufficio tributario nei confronti del quale il ricorso e' proposto; d) i motivi; e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, se del caso, il suo legale rappresentante nonche' la residenza ed il domicilio eventualmente eletto; f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante o del procuratore alla lite. Al ricorso deve essere allegata copia in carta semplice dell'atto di cui alla lettera c) del comma precedente. Il ricorso e' inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32-bis".
Art. 7
L'art. 16 e' sostituito dal seguente: "Proposizione del ricorso alla commissione tributaria. - Il ricorso alla commissione tributaria puo' essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui al sesto comma. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. In calce agli atti, di cui al comma precedente, sono indicati il termine per proporre ricorso e l'organo al quale esso deve essere proposto. Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora e' ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione della imposta o del provvedimento che irroga la sanzione. Gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissione in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. Il termine per proporre il ricorso e' di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'atto soggetto ad impugnazione. La notificazione della cartella esattoriale vale notificazione del ruolo. In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione. Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza che sia stato notificato il provvedimento dell'ufficio tributario sulla stessa, il ricorso puo' essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non e' prescritto".
Art. 8
L'art. 17 e' sostituito dal seguente: "Presentazione del ricorso. - Il ricorso e' proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario. Della consegna e' rilasciata ricevuta. L'ufficio tributario, se la copia ad esso assegnata o spedita e' sostanzialmente difforme, puo' chiedere fino all'udienza di discussione che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787".
Art. 9
L'art. 18 e' sostituito dal seguente: "Deduzioni dell'ufficio tributario. - L'ufficio tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve far pervenire alla commissione tributaria le proprie deduzioni con atto corredato dei documenti e delle copie per le altre parti e per il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione ne rilascia ricevuta. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787".
Art. 10
L'art. 19 e' sostituito dal seguente: "Fissazione dell'udienza. - Il presidente della commissione tributaria provvede ad assegnare il ricorso ad una sezione, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento del ricorso stesso. Il presidente della sezione, avvenuta la presentazione delle deduzioni dell'ufficio tributario e comunque decorso il termine di cui all'art. 18, fissa l'udienza di discussione e nomina il relatore. Il presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o delle parti o per esigenze del servizio puo' rinviare la discussione ad altra udienza. L'avviso di fissazione dell'udienza di discussione o della nuova udienza alla quale essa e' stata rinviata e' comunicato alle parti almeno trenta giorni prima. Se il rinvio e' disposto in udienza a data fissa la comunicazione e' fatta oralmente alle parti presenti".
Art. 11
Dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente: "Art. 19-bis - Deposito di documenti e memorie difensive - Integrazione dei motivi. - Fermo quanto stabilito dall'art. 36, le parti possono depositare, fino rispettivamente a venti e a dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione, documenti e memorie con la copia per le altre parti. La commissione tributaria puo' disporre il differimento della discussione ad udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva scritta o orale e' resa difficile in considerazione dei documenti prodotti o delle eccezioni proposte dalle altre parti. Il ricorrente, con memoria soggetta alle disposizioni dell'art. 17, primo comma, puo' integrare i motivi del ricorso fino alla data della comunicazione di cui all'articolo 19, quarto comma. La integrazione dei motivi, se e' resa necessaria dal deposito ad opera di altre parti di documenti non conosciuti, puo' essere fatta entro sessanta giorni dalla data in cui risulta che l'interessato ha avuto notizia di tale deposito; il presidente se e' stata gia' fissata per la prima volta l'udienza di discussione, con provvedimento in calce all'istanza concede alla parte, che ne ha fatto richiesta, un termine non inferiore a trenta giorni per l'integrazione dei motivi e fissa la nuova udienza nel rispetto dei termini di cui al primo comma".
Art. 12
L'art. 20 e' sostituito dal seguente: "Discussione e decisione. - All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti; il presidente ammette quindi le parti alla discussione. Dell'udienza e' redatto verbale dal segretario. La decisione e' deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione di non oltre trenta giorni od emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35. La commissione tributaria, in ogni grado del giudizio, quando accerta un credito del ricorrente, puo', su richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento. Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, e' depositato immediatamente nella segreteria e le parti possono prenderne visione. L'ordinanza e' depositata immediatamente nella segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli effetti della comunicazione per le parti presenti alla discussione".
Art. 13
L'art. 21 e' sostituito dal seguente: "Rinnovazione dell'atto impugnato. - La commissione, se nell'atto contro il quale il ricorso e' stato proposto rileva un vizio di incompetenza o che comunque non attiene all'esistenza o all'ammontare del credito tributario, sospende con ordinanza il processo, sempre che non si sia verificata sanatoria, ed assegna per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza e' comunicata all'ufficio tributario. Non puo' provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato quando il vizio consista nel difetto di motivazione o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza. La rinnovazione nel termine fissato dalla commissione impedisce ogni decadenza e fa cessare la materia del contendere sui motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonche' sui motivi che risultano accolti dall'atto rinnovato. Il presidente, verificatasi la rinnovazione dell'atto o decorso il termine assegnato per la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione".
Art. 14
All'art. 22 sono apportate le seguenti modificazioni: Nel secondo comma le parole "e' presentato" sono sostituite dalle parole "e' proposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalita' di cui al primo comma dell'art. 17,". L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Se la copia di cui al secondo comma non e' allegata, l'appello e' improcedibile. Decorso un anno dalla sua proposizione senza che la copia sia stata consegnata o spedita il processo si estingue. L'estinzione e' pronunziata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della segreteria. Avverso l'ordinanza e' ammesso reclamo alla commissione nel termine di trenta giorni dalla notificazione".
Art. 15
Il primo comma dell'art. 24 e' sostituito dal seguente: "La commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di cui all'art. 21, assegna con ordinanza per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza e' comunicata all'ufficio tributario. Si osservano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 21".
Art. 16
All'art. 25 sono apportate le seguenti modificazioni: Nel secondo periodo del secondo comma le parole "secondo comma" sono sostituite dalle parole "terzo comma". Il sesto comma e' sostituito dal seguente: "In caso di mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 22".
Art. 17
L'art. 30 e' sostituito dal seguente: "Rappresentanza e difesa del contribuente. Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale puo' essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale. Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonche' da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio. Se l'incarico e' conferito in un atto del processo, la firma e' autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale".
Art. 18
L'art. 31 e' sostituito dal seguente: "Morte o incapacita' delle parti o del rappresentante. - Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla data della morte della parte o del suo rappresentante o alla data della sentenza esecutiva che ne abbia dichiarato l'incapacita', sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data. Agli eredi, che non hanno comunicato alla segreteria della commissione le loro generalita' e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dalla morte della parte, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata del defunto risultanti dagli atti del processo".
Art. 19
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