DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1981, n. 744

Type DPR
Publication 1981-12-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 79 e 87 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto 18 dicembre 1981, n. 743;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1981;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Amnistia

E' concessa amnistia: a) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; b) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha superato gli anni settanta; c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione; d) per il reato previsto dall'art. 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore; e) per il reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita'; f) per gli illeciti penali concernenti distrazioni di fondi pubblici commessi da pubblico ufficiale dal 23 novembre 1980 al 30 aprile 1981, al fine di soccorrere persone o comunita' colpite dagli effetti del sisma del 23 novembre 1980, purche' egli non ne abbia tratto profitto proprio; g) per i reati previsti dall'art. 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamita' naturali o a disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre che non ricorrano altre aggravanti.

Art. 2

Esclusioni oggettive dall'amnistia

L'amnistia non si applica: a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui); 318 (corruzione per un atto d'ufficio); 319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); 321 (pene per il corruttore); 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa; 371 (falso giuramento della parte); 372 (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone; 385 (evasione) limitatamente alle ipotesi previste nel secondo comma; 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive) limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma; 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti); 444 (commercio di sostanze alimentari nocive); 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica); 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio); 501-bis (manovre speculative su merci); 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale; 644 (usura). Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilita' ricevuta o ritenuta, per se' o per un terzo, o il profitto ingiustamente procurato a se' o ad altri, sia stato di speciale tenuita' e concorrano le circostanze attenuanti generiche; b) al delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuita' e concorrano le circostanze attenuanti generiche; c) ai reati previsti: 1) dall'art. 41, primo comma, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - come sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) - e dall'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilita' dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformita' da queste, salvo che si tratti di violazioni riguardanti una area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entita' dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi ((e)) urbanistici sulle aree o edifici interessati, nonche' da norme poste a tutela della incolumita' e dell'igiene pubbliche; 2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, della stessa legge; 3) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonche' dagli articoli 697, 698 e 699 del codice penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi); 4) dall'art. 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863; d) ai reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; e) al delitto previsto dalla lettera d) dell'art. 1 del presente decreto, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2, del codice penale, quando l'aggravante riguarda reati finanziari, valutari o delitti contro la pubblica amministrazione. Quando vi e' stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato piu' grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se e' escluso dall'amnistia solo il reato piu' grave sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o piu' dei reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato piu' grave, e' estinto solo quest'ultimo.

Art. 3

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa; c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'art. 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'art. 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti; d) della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'art. 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 625, numeri 1 e 4, del codice penale; e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti; f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4

Condizioni soggettive per l'applicabilita' dell'amnistia

L'amnistia non si applica: a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575; b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o piu' condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di eta' superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi; c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di eta' inferiore ai settanta anni alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o piu' condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto: 1) delle condanne per le quali e' intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreche' le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data; 2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale; 3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie; 4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal precedente primo comma.

Art. 5

Rinunciabilita' all'amnistia

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 6

Indulto

E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 - aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625 - 628, primo e secondo comma, e 629, primo comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale, anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, del codice penale. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4, lettere b) e c), del presente decreto, e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; e' ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto. L'indulto e' raddoppiato nei confronti di coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto il settantesimo anno di eta'. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato art. 8 la pena condonata e' equiparata a quella espiata.

Art. 7

Esclusioni soggettive dall'indulto

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