DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1981, n. 760
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino l'effettiva attribuzione della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unita', risultanti nelle singole amministrazioni e carriere, possono essere assommate per il raggiungimento dei quozienti interi, da utilizzare, nell'ambito delle intese di cui sopra, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 17 del presente decreto".
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' decorre dal giorno del superamento dell'esame per il personale gia' in servizio e da quello di assunzione in servizio per il personale di nuova nomina".
PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 9
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