DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1981, n. 761
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 19 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro; Decreta:
Art. 1
All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche: al primo comma, sono soppresse le parole "nonche' in materia di scuola popolare"; al secondo comma, le parole "delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonche' di scuola popolare, della provincia di Bolzano" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "di cui al successivo art. 12".
Art. 2
All'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, le parole "nonche' di scuole popolari" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "nonche' dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio".
Art. 3
All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono aggiunti i seguenti commi: "Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie. L'accertamento di cui al precedente comma e' richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".
Art. 4
All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, l'ultimo periodo del terzo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: "Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalita' relative all'uso della lingua ladina quale strumento d'insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina".
Art. 5
All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono aggiunti i seguenti commi: "La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano. La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma e' da intendere nel senso che puo' riguardare anche gli orari d'insegnamento".
Art. 6
All'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche: al primo comma, le parole "delle scuole popolari" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "dei corsi di cui al precedente art. 4, primo comma"; al secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo "Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, della scuola secondaria e' ammesso a partecipare ai concorsi a posti di preside delle corrispondenti scuole, rispettivamente, in lingua italiana o in lingua tedesca"; l'ultimo comma e' soppresso e sostituito dai seguenti commi: "Ai ruoli di cui al precedente secondo comma possono accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo ladino in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui all'ultimo comma del presente articolo ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle localita' ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento e' impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attivita'. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle localita' ladine e' riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole che sia in possesso dei prescritti requisiti. A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie delle localita' ladine e' richiesta la conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per le lingue italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata dall'intendente scolastico delle scuole delle localita' ladine".
Art. 7
All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche: dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti commi: "L'orario obbligatorio d'insegnamento degli insegnanti appartenenti ai ruoli di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma e' di 18 ore settimanali, che costituiscono posto d'insegnamento per la determinazione degli organici dei predetti ruoli. Nei casi nei quali non sia possibile costituire un posto d'insegnamento ai sensi del precedente comma, alla copertura delle ore residue si provvede, ove necessario, mediante la nomina di personale docente non di ruolo"; il quarto comma e' soppresso; i commi sesto, settimo ed ottavo sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere a) e c) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attivita', oppure in un istituto delle localita' ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura italiana e della relativa didattica, in conformita' dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua di insegnamento italiana. Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere b) e d) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio di un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attivita', oppure in un istituto delle localita' ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura tedesca e della relativa didattica, in conformita' dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua d'insegnamento tedesca. Gli esami di cui ai precedenti due commi si svolgono davanti ad apposita commissione nominata rispettivamente dal sovraintendente scolastico e dal competente intendente scolastico. Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alla lettera e) del primo comma debbono dimostrare di conoscere le lingue italiana, tedesca e ladina mediante esame da svolgersi innanzi ad apposita commissione nominata dall'intendente delle predette scuole. I programmi di esame dei concorsi a posti di ruolo nelle scuole elementari delle localita' ladine debbono assicurare l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina".
Art. 8
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e' soppresso e sostituito dal seguente: "Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole della provincia di Bolzano sono istituiti due posti di ispettore tecnico periferico di cui uno per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e l'altro per il settore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca. I predetti ispettori tecnici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica e presso l'intendenza scolastica delle scuole di lingua tedesca. Ai concorsi per l'accesso ai posti di cui al primo comma sono ammessi, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente i docenti di seconda lingua tedesca nonche' i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua tedesca ovvero i docenti di seconda lingua italiana nonche' i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua italiana".
Art. 9
Gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono soppressi e sostituiti dal seguente: "In relazione al particolare ordinamento scolastico della provincia di Bolzano, la funzione ispettiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e' svolta distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle localita' ladine in relazione all'esigenza di assicurare l'approfondimento della complessiva problematica di ciascuna delle scuole suindicate. A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono assegnati i seguenti posti di ispettore tecnico periferico: a) per la scuola in lingua italiana: un posto per la scuola elementare; un posto per la scuola secondaria; b) per la scuola in lingua tedesca: due posti per la scuola elementare; tre posti per la scuola secondaria; c) per la scuola delle localita' ladine un posto per la scuola elementare. Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica, l'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca e l'intendenza scolastica delle scuole delle localita' ladine. I posti di cui al precedente secondo comma relativi alla scuola secondaria sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la provincia, per i settori d'insegnamento previsti dal secondo comma del citato art. 119, assicurando, comunque, un posto al settore dell'insegnamento linguistico-espressivo. Ai concorsi relativi ai posti di cui al precedente secondo comma e' ammesso il personale direttivo e docente della rispettiva scuola in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Per le esigenze relative alla scuola secondaria, il sovrintendente e gli intendenti scolastici possono conferire incarichi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, anche per l'approfondimento di problematiche inerenti a particolari settori d'insegnamento. Il sovrintendente puo' altresi' avvalersi degli ispettori tecnico-periferici operanti in provincia di Trento. L'intendente per le scuole delle localita' ladine parimenti puo' avvalersi dell'ispettore riservato alla scuola secondaria in lingua italiana e degli ispettori operanti in provincia di Trento quando trattasi di insegnamenti impartiti in lingua italiana, nonche' degli ispettori riservati alla scuola secondaria in lingua tedesca per gli insegnamenti impartiti nella lingua stessa".
Art. 10
All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono soppressi il secondo e il terzo comma.
Art. 11
All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e' aggiunto il seguente comma: "Per soddisfare esigenze di aggiornamento della lingua di insegnamento tedesca il Ministero della pubblica istruzione e la provincia provvedono d'intesa all'aggiornamento del personale della scuola in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, anche mediante le partecipazioni del predetto personale ad iniziative di istituzioni pubbliche dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti all'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano".
Art. 12
All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole "il trattamento economico di cui e' provvisto" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "l'intero trattamento economico in godimento, comprese eventuali indennita'"; all'ultimo comma, le parole "primo dirigente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dirigente superiore".
Art. 13
L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e' soppresso e sostituito dal seguente: "In provincia di Bolzano i consigli di disciplina del personale docente della scuola elementare e della scuola media sono costituiti distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle localita' ladine".
Art. 14
All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e' soppresso l'ultimo comma.
Art. 15
La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione e fatti salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti l'utilizzazione del personale docente.
Art. 16
Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce uno o piu' istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa. Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui al comma precedente, lo Stato, provvede ai sensi dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.
Art. 17
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