LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Titolari dei benefici
Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed al loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie: 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; 2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano; 3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici; 4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1), 2) e 3); 5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purchè profugo sia il genitore esercente la patria potestà.
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