LEGGE 22 dicembre 1981, n. 773

Type Legge
Publication 1981-12-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, è stabilito come segue: marescialli maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 marescialli capi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 marescialli ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 brigadieri e vice brigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.410 appuntati e guardie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.844 Totale. . . . . . . . 22.241 Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge.

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