LEGGE 22 dicembre 1981, n. 774
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Per i fini previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, i compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti l'iscrizione nei registri di nuove varietà vegetali entro il termine del 31 agosto di ciascun anno per le varietà di specie a semina autunnale ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varietà di specie a semina primaverile. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1981 PERTINI SPADOLINI - BARTOLOMEI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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