LEGGE 26 dicembre 1981, n. 777
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL.
Art. 2
L'articolo 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo".
PERTINI SPADOLINI - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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