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LEGGE 26 dicembre 1981, n. 779

Current text a fecha 1982-01-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1982, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.