DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1981, n. 780

Type DPR
Publication 1981-10-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della sanita'; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo sussidiario all'accordo tecnico allegato alla vigente convenzione veterinaria italo-sovietica del 3 marzo 1971, firmato a Roma il 24 giugno 1980.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1981

Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 18

Accordo sussidiario-art. 1

ACCORDO SUSSIDIARIO concernente la modifica degli annessi 1 e 2 dell'accordo allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria conclusa a Mosca il 3 marzo 1971 nonche' la modifica degli articoli 10 e 13 di detto accordo e la sua estensione alle carni di selvaggina uccisa (alci, antilopi asiatiche, camosci, caprioli, cervi e cinghiali), agli organi e ghiandole destinati ad uso opoterapico e al miele. IL MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE In conformita' dell'art. 2 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'URSS sulla collaborazione nel campo della veterinaria firmata a Mosca in data del 3 marzo 1971, hanno convenuto di portare all'accordo tra il Ministero della sanita' della Repubblica italiana e il Ministero dell'agricoltura dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche del 3 marzo 1971 le seguenti modifiche: Art. 1. Equini vivi: annessi 1 e 2. 1. L'intestazione dell'annesso 1 all'accordo allegato alla precitata convenzione viene cosi' modificata: "Certificato sanitario (1) N... Annesso 1. Equini da allevamento. Equini da destinarsi alla produzione della carne. Equini da macello, (2)". 2. L'annesso 1 all'accordo allegato alla precitata convenzione, nel caso si tratti di equini non destinati alla immediata macellazione, deve essere integrato dalla seguente attestazione: "Gli animali di cui al presente certificato sanitario sono stati sottoposti, con esito negativo: a) alla reazione di fissazione del complemento per la diagnosi del morbo coitale maligno (dourine) non oltre trenta giorni prima del carico (4), qualora si tratti di maschi interi di eta' superiore a dodici mesi; b) alla prova di Coggins (prova di immuno-diffusione in gel di agar per la diagnosi dell'anemia infettiva degli equini), non oltre trenta giorni prima del carico (4), qualora si tratti di animali di eta' superiore a sei mesi". 3. L'annesso 2 all'accordo allegato alla precitata convenzione deve essere integrato dalla attestazione di cui al precedente paragrafo 2. 4. La marcatura a fuoco su uno degli zoccoli anteriori recante le lettere "I" per l'Italia e "URSS" per la Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche non deve essere applicata agli equini destinati alla produzione della carne.

Accordo sussidiario-art. 2

Art. 2. Bollatura sanitaria del pollame e dei conigli macellati. I punti 5 e 6 dell'art. 10 dell'accordo allegato alla precitata convenzione sono sostituiti dai seguenti: "5. Ciascuna carcassa di pollame o di coniglio deve essere contrassegnata da un bollo veterinario a placca di metallo o di altro materiale igienicamente rispondente, recante il numero dello stabilimento, la sigla IT per l'Italia e U.R.S.S. per l'U.R.S.S. e la sigla attestante l'avvenuta ispezione veterinaria. Le parti contraenti si comunicheranno le caratteristiche della sigla attestante l'avvenuta ispezione veterinaria. 6. Le carcasse intere di volatili o di coniglio devono essere imballate in scatole o cartoni o casse, legate con filo metallico o con altro sistema che ne impedisca la manomissione, recanti stampati all'esterno a caratteri leggibili e indelebili o su una etichetta, fissata solidamente in modo da doverla forzatamente rompere all'atto dell'apertura, il bollo sanitario, la denominazione della specie animale, il peso netto e la data dell'imballaggio. Qualora le carcasse siano presentate singolarmente in confezioni originali sigillate costituite da materiale trasparente, il bollo veterinario puo' essere impresso a stampa su ogni confezione, oppure essere riprodotto su un'etichetta introdotta all'interno della confezione stessa o su un'etichetta fissata solidamente alla confezione mediante un piombo inviolabile o in modo da dover rompere forzatamente l'etichetta al momento della apertura".

Accordo sussidiario-art. 3

Art. 3. Cani e gatti. Il paragrafo 2 dell'art. 13 dell'accordo annesso alla precitata convenzione viene soppresso e sostituito dal seguente: "2. Nel predetto certificato sanitario deve essere altresi' attestato che i cani e i gatti, di eta' inferiore a 12 settimane, sono stati vaccinati contro la rabbia da almeno venti giorni e da non oltre 12 mesi dalla data del rilascio del certificato stesso. Nel certificato devo essere inoltre indicato se e' stato impiegato un vaccino a virus vivo attenuato o un vaccino inattivato precisando il tipo di vaccino e l'istituto produttore.

Accordo sussidiario-art. 4

Art. 4. Organi e ghiandole per uso opoterapico. 1. L'accordo annesso alla precitata convenzione e' esteso agli scambi di organi e ghiandole congelati per uso opoterapico. 2. Gli organi e le ghiandole di bovino, equino, suino, ovino e caprino per uso opoterapico devono soddisfare alle condizioni sanitarie stabilite per le carni dall'accordo annesso alla precitata convenzione nonche' alle condizioni seguenti: a) essere ottenuti negli stabilimenti di cui all'art. 9 del predetto accordo e nel rispetto delle garanzie previste dallo stesso articolo; b) essere confezionati in contenitori di plastica e successivamente imballati in cartoni, scatole o casse legati con filo metallico o con altro sistema che ne impedisca la manomissione, recanti all'esterno stampigliate a caratteri leggibili e indelebili o riportate su un'etichetta fissata solidamente con un piombo inviolabile o in modo di doverla rompere all'atto dell'apertura, le indicazioni seguenti: - bollo veterinario previsto per le carni, - denominazione e sede dello stabilimento e della ditta esportatrice, - denominazione anatomica e di specie, - peso netto; c) essere accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello dell'annesso 9 all'accordo allegato nella precitata convenzione. Nel certificato devono essere indicati gli eventuali trattamenti di denaturazione ai quali gli organi e ghiandole siano stati sottoposti.

Accordo sussidiario-art. 5

Art. 5. Carni di selvaggina uccisa. 1. Gli scambi di selvaggina uccisa di cui al paragrafo 7 dell'art. 10 dell'accordo annesso alla precitata convenzione sono estesi alle carni appartenenti agli animali delle seguenti specie: - alce (Alce alces); - antilope asiatica o saiga (Saiga tatarica); - camoscio (Rupricapra rupricapra); - capriolo (Capreolus capreolus); - cervo (Cervus elaphus); - cinghiale (Sus scrofa); - daino (Dama dama); - eventualmente altri da definirsi in futuro. 2. Le carni di cui al precedente paragrafo devono soddisfare alle condizioni sanitarie, per quanto applicabili, stabilite per le carni equine, bovine, suine, ovine e caprine nell'accordo annesso alla precitata convenzione, nonche' alle condizioni seguenti: a) provenire da animali uccisi a caccia e originari da una Repubblica o da una regione, nel caso si tratti di una Repubblica suddivisa in regioni, indenne: - da almeno dodici mesi da afta epizootica sostenuta da virus di tipo esotico e da peste bovina, qualora si tratti di carni di ruminanti: - da almeno dodici mesi da afta epizootica sostenuta da virus di tipo esotico e da pesti suine (classica e africana), qualora si tratti di carni di cinghiale; - da almeno tre mesi da afta epizootica sostenuta da virus non esotici (A5, O1, C); b) essere lavorate e preparate in stabilimenti rispondenti alle norme di cui all'art. 9 dell'accordo annesso alla precitata convenzione e nel rispetto delle garanzie previste dallo stesso art. 9; c) aver subito, se trattasi di carni di cinghiale, un esame trichinoscopico con esito negativo ed essere state sottoposte a congelazione rapida a 25 gradi centigradi per almeno venti giorni; d) essere contrassegnate da un bollo a placca o da un bollo a fuoco o da un bollo ad inchiostro al metilvioletto. La carcassa deve recare almeno 5 bolli, le parti di carcasse almeno 1 bollo per ogni pezzo. Il bollo deve recare le indicazioni di cui al paragrafo 20 del capitolo IV dell'annesso C all'accordo allegato alla precitata convenzione; e) essere presentate e trasportate: - allo stato di refrigerazione (escluse quelle di cinghiale): in tal caso devono essere state sottoposte e mantenute ad una temperatura a cuore compresa fra 0 e + 4 gradi centigradi; - allo stato di congelazione: in tal caso devono essere state sottoposte e mantenute ad una temperatura a cuore non inferiore a - 25 gradi centigradi per i cinghiali e - 10 gradi centigradi per le carni di altri tipi di selvaggina; f) essere presentate in: - carcasse intere completamente eviscerate, con o senza pelle, con o senza testa, con o senza la parte distale degli arti; - mezzene con osso, senza pelle; - quarti con osso, senza pelle; - cosciotti con osso, senza pelle; - spaia, con, osso, senza pelle; - quarti senza osso, in un solo pezzo; - cosciotti disossati, in un solo pezzo; - spalle disossate in un solo pezzo; g) essere imballate in un involucro di tela, di plastica o di altro materiale che assicuri la stessa protezione e igienicamente rispondente, qualora vengano presentate in carcasse, mezzene e quarti. Nel caso vengano invece presentate in cosciotti o spalle con o senza osso devono essere avvolte direttamente, per ogni singolo pezzo, in un involucro trasparente, incolore, inodore e imputrescibile e successivamente imballate in cartoni o casse legate con filo metallico o con altro sistema che ne impedisca la manomissione; ogni cartone o cassa puo' contenere un singolo pezzo o piu' pezzi aventi la stessa base anatomica. I cartoni o le casse devono recare esternamente, oltre al bollo veterinario di cui alla precedente lettera d) le indicazioni seguenti: - denominazione e sede dello stabilimento; - denominazione della specie animale; - denominazione anatomica o merceologica delle parti di carcassa; - peso netto; - data del confezionamento; h) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario, redatto in italiano ed in russo, conforme all'allegato modello 11-bis, rilasciato secondo le disposizioni dell'art. 3 dell'accordo annesso alla precitata convenzione; i) essere trasportate alle condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 8 del capitolo II dell'annesso D all'accordo allegato alla precitata convenzione. 3. Oltre alle carni di cui al paragrafo 6 dell'art. 9 dell'accordo annesso alla precitata convenzione, non possono essere destinate agli scambi le carni ottenute da animali: - morti per cause diverse dall'uccisione a caccia; - che non siano stati prontamente dissanguati ed eviscerati; - denutriti, malati o in decomposizione; - provenienti da zone ove siano state collocate esche avvelenate per la distruzione di animali selvatici o da zone ove siano state applicate al suolo o ai pascoli sostanze chimiche velenose o pericolose; non possono inoltre essere destinate agli scambi le carni: - di colore, odore, sapore e consistenza anormali; - insufflate; - trattate con sostanze conservanti, inteneritrici, con raggi ultravioletti, con radiazioni ionizzanti o con sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo; - trattate o venute a contatto con sostanze che influiscano sulle loro caratteristiche organolettiche, sulla loro salubrita' e conservabilita'; - adulterate, insudiciate o comunque in condizioni igieniche non ineccepibili.

Accordo sussidiario-art. 6

Art. 6. Il miele e la cera d'api devono essere accompagnati da un certificato veterinario conforme al modello 18. FATTO a Roma il 24 giugno 1980 in due esemplari ciascuno in lingua italiana e in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la parte sovietica Vice capo della Direzione generale veterinaria del Ministero dell'agricoltura dell'U.R.S.S. P. RAKHMANIN Per la parte italiana Direttore generale dei Servizi veterinari del Ministero della sanita' della Repubblica italiana L. BELLANI

Accordo-Annesso 11 bis

ANNESSO 11-bis Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Annesso 18

ANNESSO 18 Parte di provvedimento in formato grafico

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