DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1981, n. 809
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 40, ultimo comma, di detta legge che autorizza l'emanazione di norme regolamentari esecutive ed integrative anche ai fini di ulteriori attuazioni delle direttive comunitarie in materia di sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Vista la direttiva (CEE) n. 76/331 della commissione del 29 marzo 1976 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
Ravvisata la necessita' di modificare gli allegati n. 6, I, lettera A) - barbabietole - e n. 7, lettera C) - barbabietole - del regolamento approvato con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065, in conformita' al disposto della succitata direttiva (CEE) n. 76/331;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:
Art. 1
L'allegato n. 6, I, lettera A) - barbabietole - del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della produzione e del commercio delle sementi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente: A) BARBABIETOLE
Specie
Cate- goria
Purezza minima speci- fica (1) (% in peso)
Fa- colta' germi- nat. mi- nima (% dei glome- ruli o semi puri)
Tenore massimo (1) (% in peso) di umidita'
Conte- nuto mas- simo di semi di altre piante (% in peso in un cam- pione di gr. 200)
1 2 3 4 5 6
a) Beta vulgaris L. var. saccarifera Alef. (barbabietola da zucchero):
sementi monogermi tutte 97 80 15 0,3
sementi di precisione tutte 97 75 15 0,3
sementi plurigermi di varieta' la cui percen- tuale in diploidia supera 85 tutte 97 73 15 0,3
altre sementi tutte 97 68 15 0,3
Beta vulgaris L. var. crassa Alef. (barbabietola da foraggio):
sementi plurigermi di varieta' la cui percen- tuale in diploiclia supera 85, sementi monogermi, sementi di precisione tutte 97 73 15 0,3
altre sementi tutte 97 68 15 0,3
(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento ed altri additivi solidi. 1) Le sementi devono presentare identita' e purezza varietale in grado sufficiente. 2) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 3) Sono considerate monogermi le sementi geneticamente monogermi. I glomeruli, germinati, almeno per il 90% devono dare una sola plantula. La percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% rispetto ai glomeruli germinati. 4) Sono sementi di precisione quelle destinate alle seminatrici di precisione. Per le sementi di barbabietole da zucchero, almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% rispetto ai glomeruli germinati. Per le sementi di barbabietole da foraggio, nel caso in cui la percentuale in diploidia supera 85, almeno per il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; per tutte le altre sementi, almeno per il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% rispetto a glomeruli germinati. 5) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita' di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non a tenuta di umidita' (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi a tenuta di umidita' (es. recipienti metallici o di altro materiale, a chiusura ermetica); trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) la facolta' germinativa (espressa in percentuale).
Art. 2
L'allegato 7, lettera C) - barbabietole - del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e' sostituito dal seguente: "1) La coltura deve presentare identita' e purezza della varieta' in grado sufficiente. 2) La coltura deve essere assoggettata almeno ad una ispezione ufficiale in campo e per le sementi di base, almeno a due ispezioni, una ai vivai ed una alle piante portaseme. 3) Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identita' e della purezza del tipo o della varieta'. 4) Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varieta'. 5) Le distanze minime da colture portaseme devono essere le seguenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Dette distanze si applicano anche per l'isolamento da piante o campi di barbabietole coltivate per radici che presentino delle infiorescenze al momento della fioritura delle colture destinate alla produzione di semi. Le accennate distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile".
PERTINI SPADOLINI - BARTOLOMEI - ANDREATTA - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1982
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 33
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