DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 825

Type DPR
Publication 1981-09-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuti la particolare necessita' di approvare le, nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Il secondo comma dell'art. 305, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, e' sostituito dal seguente: "Alla scuola sono ammessi settantacinque iscritti per i cinque anni di corso". Il secondo comma dell'art. 390, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo di allievi ogni anno e' di dodici". Il secondo comma dell'art. 399, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' sostituito dal seguente: "Saranno ammessi non piu' di venti iscritti". L'art. 403, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, e' sostituito dal seguente: "Alla scuola possono iscriversi laureati in medicina e chirurgia per un numero massimo di dieci per anno di corso e, complessivamente, di quaranta iscritti per l'intero corso di studi".

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1981

Registro n. 136 Istruzione, foglio n. 107

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