DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 830

Type DPR
Publication 1981-10-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2240 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Il testo dell'art. 149, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la denominazione della scuola di ostetricia e ginecologia muta in quella di: scuola di ginecologia e ostetricia. Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti scuole: seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia; seconda scuola di specializzazione in medicina interna; scuola di specializzazione in chirurgia oncologica; scuola di specializzazione in microbiologia; scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2

Il testo dell'art. 166, relativo all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in quella di ginecologia ed ostetricia, e' sostituito dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Prima scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia Art. 166. - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso l'istituto di ginecologia e conferisce il diploma di specialista in ginecologia e ostetricia. Art. 167. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. I docenti della scuola sono nominati annualmente dalla facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. La sede per le lezioni e per gli esami di profitto e di diploma deve rimanere quella universitaria. Art. 168. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 169. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 170. - Il numero massimo degli allievi e' di 12 per anno di corso e complessivamente di 48 iscritti per l'intero corso di studi. Art. 171. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 172. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: a) elementi di genetica medica; b) elementi di embriologia, anatomia macro e micro dell'apparato genitale; anatomia delle pelvi; c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; d) fisiologia ostetrica; e) endocrinologia ginecologia ed ostetrica; f) semeiotica e diagnostica ostetrica; g) lingua straniera (inglese) (quadriennale); h) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I. 2° Anno: a) semeiotica e diagnostica ginecologica; b) operazioni ostetriche (biennale) I; c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile; d) citologia ginecologica; e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II; f) diagnostica di laboratorio in ostetrica e ginecologia; g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) II. 3° Anno: a) puericultura prenatale; b) immunologia ostetrica e ginecologica; c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; d) operazioni ostetriche (biennale) II; e) operazioni ginecologiche (biennale) I; f) ostetricia e ginecologia forense; g) terapia medica in ostetricia e ginecologia; h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I; i) psicosomatica ostetrica e ginecologica; l) lingua straniera (inglese) (quadriennale) III. 4° Anno: a) neonatologia; b) urologia ginecologica; c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; d) chirurgia addominale; e) operazioni ginecologiche (biennale) II; f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II; g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) IV. Art. 173. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Gli iscritti oltre all'obbligo della frequenza alle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., debbono prestare servizio per undici mesi ogni anno accademico presso le strutture universitarie od ospedaliere convenzionate. Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto per le materie in programma nell'anno e l'esame finale di diploma. Per le materie o corsi pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, debbono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per il conseguimento del diploma (votazione in cinquantesimi), gli iscritti dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Inoltre dovra' essere documentata l'attivita' clinica operatoria personale. L'esame di diploma e' unico ed e' espletato alla fine della sessione autunnale.

Art. 3

Dopo l'art. 173, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia. Art. 174. - La seconda scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia ha sede presso l'istituto di ginecologia e patologia infantile. Il numero degli iscritti e' di dodici per anno di corso per complessivi quarantotto iscritti ripartiti nei quattro anni. Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma, si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia (articoli 166-173).

Art. 4

Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 199, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "Numero massimo degli iscritti quindici per anno di corso (totale quarantacinque iscritti)". "La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima". Il testo dell'art. 200, relativo all'ordinamento degli studi della predetta scuola, e' sostituito dal seguente: Art. 200. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) anatomia dell'apparato locomotore; 2) fisiologia dell'apparato locomotore; 3) biochimica ed energetica muscolare; 4) antropometria e auxologia; 5) psicologia applicata allo sport; 6) storia dell'educazione fisica e dello sport; 7) sistematica dell'attivita' sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi. 2° Anno: 1) fisiologia dell'esercizio fisico; 2) biomeccanica dell'esercizio fisico; 3) metodologia dell'allenamento sportivo; 4) scienza della nutrizione applicata all'attivita' sportiva; 5) fisiologia degli sports e semeiotica medico-sportiva I; 6) farmacologia e tossicologia del doping; 7) igiene e medicina preventiva applicata all'attivita' sportiva; 8) traumatologia degli sports. 3° Anno: 1) fisiologia applicata agli sports; 2) valutazione funzionale dello sportivo; 3) fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva II; 4) fisioterapia e rieducazione funzionale; 5) rianimazione e pronto soccorso; 6) medicina legale e infortunistica applicata agli sports; 7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

Art. 5

Dopo l'art. 220, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione: seconda scuola di medicina interna; scuola di chirurgia oncologica; scuola di microbiologia; scuola di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. Seconda scuola di specializzazione in medicina interna Art. 221. - La seconda scuola di specializzazione in medicina interna ha sede presso l'istituto di clinica medica e conferisce il diploma di specialista in medicina interna. Art. 222. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 223. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. Art. 224. - Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni, non e' suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della medicina interna. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 225. - Il numero degli iscritti e' di sei per anno di corso per un totale di trenta iscritti nell'intero corso di studi. Insegnamenti impartiti nella scuola: 1° Anno: malattie infettive, disreattive e del sangue; istituzioni di terapia; anatomia ed istologia patologica (biennale) I; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale I. 2° Anno: malattie dell'apparato cardio-vascolare; microbiologia e sierologia; chimica clinica; anatomia e istologia patologica (biennale) II; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II. 3° Anno: malattie dell'apparato digerente; malattie renali; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III. 4° Anno: malattie dell'apparato respiratorio; malattie del sistema nervoso; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV. 5° Anno: malattie del ricambio; malattie delle ghiandole endocrine; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V. Insegnamenti complementari: parassitologia medica; genetica medica; semeiotica dermatologica; semeiotica oculistica; semeiotica ginecologica; radiologia. Art. 226. - Il corso si compone di lezioni, esercitazioni pratiche nei reparti ai fini di apprendimento, di conferenze e di turni in corsie. La partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti ai fini di apprendimento, alle conferenze ed ai turni in corsia e' obbligatoria. In caso contrario i candidati non possono ottenere la attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami. Art. 227. - Alla fine di ogni anno di corso gli specializzandi in regola con la firma di frequenza devono sostenere un esame di profitto, su ognuna delle materie di insegnamento. Il superamento di tutti gli esami e' condizione indispensabile per l'ammissione all'anno successivo e, per coloro che frequentano l'ultimo anno della scuola, per essere ammessi all'esame di diploma. Art. 228. - Per gli specializzandi che hanno superato tutti gli esami dei cinque anni di corso e' previsto, alla fine dell'ultimo, l'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta su di un argomento di medicina interna. L'argomento della sovraddetta dissertazione deve essere preventivamente concordato con il direttore della scuola.

Art. 6

Scuola di specializzazione in medicina in chirurgia oncologica

Art. 229. - La scuola di specializzazione in chirurgia oncologica ha sede presso l'istituto di clinica e patologia chirurgica dell'Universita' degli studi di Palermo e conferisce il diploma di specialista in chirurgia oncologica. La scuola ha lo scopo di fornire al giovane laureato che si voglia dedicare allo studio dei mezzi di diagnosi e di cura chirurgica della neoplasia, un corso di perfezionamento nel quale trovi spazio ogni utile conoscenza in questo settore. Art. 230. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 231. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 232. - La durata del corso e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 233. - Il numero massimo degli iscritti e' di quattro per anno di corso, e complessivamente di venti allievi per l'intero corso di studi. Art. 234. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 235. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) etiopatogenesi dei tumori ed immunologia in oncologia; 2) anatomia ed istologia patologica dei tumori; 3) epidemiologia dei tumori; 4) oncologia clinica; 5) clinica chirurgica oncologica I; 6) senologia ed endocrinologia oncologica. 2° Anno: 1) clinica chirurgica oncologica II; 2) semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce); 3) principi di programmazione terapeutica; 4) oncologia ginecologica; 5) oncologia maxillo-facciale e stomatologica; 6) oncologia otorinolaringoiatrica; 7) oncologia ortopedica. 3° Anno: 1) diagnosi radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche in oncologia; 2) diagnosi citologica e diagnostica istopatologica estemporanea; 3) principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore; 4) oncologia neurologica; 5) tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse) I; 6) chirurgia plastica ricostruttiva. 4° Anno: 1) tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemioterapico distrettuale; 2) radioterapia oncologica; 3) chemioterapia oncologica; 4) profilassi oncologica; 5) prognosi dei vari tipi di tumori e significato dei controlli periodici dei curati; 6) tecniche chirurgiche in oncologia II. 5° Anno: 1) tecniche chirurgiche in oncologia: apparato respiratorio e mediastino; 2)tecniche chirurgiche in oncologia: apparato urinario e genitale maschile; 3) endocrinochirurgia oncologica; 4) chirurgia del dolore; 5) possibilita' e tecniche della riabilitazione e del recupero; 6) tecniche chirurgiche in oncologia III. Art. 236. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 237. - Alla fine di ogni corso, gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia oncologica gli allievi dovranno superare l'esame di diploma, che consiste nella dissertazione scritta su di un argomento attinente alla specializzazione, proposto dal direttore della scuola o da un docente della stessa, e dovranno sostenere una prova clinica. Art. 238. - La direzione della scuola ha la facolta' di invitare i cultori della materia italiani e stranieri a tenere conferenze o seminari su argomenti di oncologia.

Art. 7

Scuola di specializzazione in microbiologia

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