DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1981, n. 831
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo Statuto dell'Universita' di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in biochimica e chimica clinica ed in microbiologia. Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica Art. 254. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica che conferisce il diploma di specialista in Biochimica e Chimica clinica ad indirizzo diagnostico. Art. 255. - La scuola ha sede presso l'Istituto di chimica biologica. La direzione della scuola e' affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata al professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 256. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 257. - Il numero di allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione e' per titoli ed esami. Art. 258. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. Art. 259. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: biochimica generale; biologia molecolare; biometria e statistica sanitaria; biochimica analitica I con esercitazioni; tecnica dei prelevamenti. 2° Anno: biochimica dinamica; biochimica patologica; chimica analitica; elementi di ematologia diagnostica; elementi di microbiologia diagnostica; biochimica analitica II con esercitazioni. 3° Anno: biochimica ormonale; biochimica della riproduzione e dello sviluppo; immunologia diagnostica; enzimologia clinica; organizzazione, gestione, automazione di laboratorio. 4° Anno: biochimica dei tessuti e degli organi; biochimica farmacologica e farmacocinetica; tossicologia; informatica medica; elementi di istologia patologica; elementi di legislazione sanitaria. Art. 260. - Ogni materia di insegnamento e' anche materia di esame. Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e' condizione necessaria che lo specializzando abbia ottenuto le attestazioni di frequenza a tutti gli insegnamenti e superati i relativi esami. Durante il quarto anno di corso lo specializzando e' tenuto a frequentare l'istituto presso il quale svolgera' la dissertazione di diploma. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta. Art. 261. - Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle che regolano le Scuole di specializzazione dell'Universita' di Modena. Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 262. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso la cattedra di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico. La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. Art. 263. - La direzione della scuola e' affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata al professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 264. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche. Art. 265. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 266. - Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 267. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 268. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I BIENNIO (comune ai due indirizzi) 1° Anno: 1) batteriologia generale I; 2) tecniche batteriologiche; 3) immunologia generale; 4) genetica dei microrganismi. 2° Anno: 5) batteriologia generale II; 6) antibiotici e chemioterapici; 7) virologia generale; 8) immunologia generale e tecniche immunologiche; 9) dosaggio biologico ed analisi statistica. II BIENNIO (indirizzo medico) 3° Anno: 10) microrganismi patogeni e malattia; 11) batteriologia speciale I; 12) virologia speciale e tecniche virologiche; 13) micologia medica; 14) epidemiologia delle malattie infettive. 4° Anno: 15) batteriologia speciale II; 16) sierologia; 17) microbiologia degli alimenti; 18) microbiologia dell'ambiente; 19) protozoologia medica. II BIENNIO (indirizzo tecnico) 3° Anno: 10) azione patogena dei microrganismi; 11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I; 12) micologia generale e tecniche micologiche; 13) tecniche virologiche e virologia speciale; 14) protozoologia. 4° Anno: 15) tecniche batteriologiche e batteriologia generale III; 16) microbiologia industriale; 17) esame microbiologico dell'ambiente; 18) controllo microbiologico degli alimenti; 19) tecniche sierologiche. Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo proseguimento della scuola che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 269. - La frequenza alle lezioni ed esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 270. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno e per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi stessi. L'esame di diploma constera' di una discussione sopra una tesi scritta e a coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista in "microbiologia" o, per i non laureati in medicina e chirurgia un diploma di specialista in "microbiologia con indirizzo tecnico". Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Universita' di Modena.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 120
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