DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981, n. 834

Type DPR
Publication 1981-12-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, recante delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;

Udito, ai sensi del predetto art. 1, il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto: Norme per il definitivo riassetto delle pensioni di guerra

Art. 1

Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656)). ((1)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656)). ((1)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1989, N. 656)). ((1)) A decorrere dal 1 gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146. Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennita' integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non riversibile. L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del presente articolo. Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Art. 2

Pensioni e assegni Le tabelle A ed E ed i criteri per l'applicazione delle tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle e dai criteri allegati al presente decreto. Le tabelle C, G, M, N ed S, nonche' la tabella F, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle allegate al presente decreto.

Art. 3

Assegni di cumulo L'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidita'".

Art. 4

Perdita totale o parziale dell'organo superstite Dopo il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".

Art. 5

Assegno di incollocabilita' Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente periodo: "Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidita', viene conservato, se piu' favorevole, sempreche' ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".

Art. 6

Indennita' di assistenza e di accompagnamento L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N. 656)). ((1)) I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B numero 1); C; D; E numero 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza. ((La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis. Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986)). L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato".

Art. 7

Indennita' speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra Il primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Agli invalidi di prima categoria e' corrisposta una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1 dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori". Al terzo comma dello stesso art. 25 le parole "Le domande di cui ai precedenti commi sono utili" sono sostituite dalle parole "La domanda di cui al precedente comma e' utile".

Art. 8

Assegno integratore per anzianita' di servizio Al terzo comma, secondo periodo, dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole "con l'esclusione dell'aumento dei sei anni" sono soppresse.

Art. 9

Trattamento spettante alle vedove dei grandi invalidi ((Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi: "Alla vedova di cui ai commi precedenti e' liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidita', contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purche' la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza. Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia gia' stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore. Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra")). ((1))

Art. 10

Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34 Il secondo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla vedova o agli orfani e' liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilita' per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, con l'aumento di anni sei nei casi in cui questo e' previsto per il dante causa".

Art. 11

Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra Il secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo".

Art. 12

Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici Il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, e' elevato a L. 5.200.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Il limite suddetto potra' essere successivamente modificato con le modalita' previste dal secondo comma del medesimo art. 70.((1))

Art. 13

Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale L'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "E' in facolta' del Ministro del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici. ((Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresi', data priorita' a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo. Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge)). Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo. Il Ministro del tesoro provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella piu' ampia tutela dei diritti degli interessati".

Art. 14

Esonero dal servizio militare L'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore. Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido di guerra di lª categoria e di 2ª categoria su richiesta del genitore. I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio".

Art. 15

Assegni annessi alle decorazioni al valor militare L'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra e' fissato a decorrere dal 1 luglio 1981, nella seguente misura annua: medaglia d'oro al valor militare. . . . . . . . . . . . L. 3.000.000 medaglia d'argento al valore per fatti di guerra . . . . . L. 250.000 medaglia di bronzo al valore per fatti di guerra . . . . . L. 100.000 croci di guerra al valor militare . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 Restano ferme tutte le altre norme previste dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare. Gli assegni di cui al precedente primo comma, escluso quello annesso alle medaglie d'oro, sono corrisposti annualmente con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo pagamento e' anticipato al 30 giugno, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 16

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