DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 835

Type DPR
Publication 1981-03-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Il testo del terzo e quarto capoverso dell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze naturali, e' sostituito dal seguente: "Ciascuno dei due insegnamenti biennali di botanica e zoologia comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali, uno dopo il primo anno di insegnamento ed uno dopo il secondo. L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due distinti esami annuali, uno dopo il primo anno di insegnamento ed uno dopo il secondo".

Art. 2

Il testo del quarto e quinto capoverso dell'art. 69, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, e' sostituito dal seguente: "Ciascuno dei due insegnamenti biennali di botanica e zoologia comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali. L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di insegnamento ed uno alla fine del secondo".

Art. 3

Il testo della prima parte del terzo capoverso dell'art. 71, relativo alle norme generali e particolari a ciascun corso di studi, e' sostituito dal seguente: "Lo studente del corso di laurea in scienze biologiche non puo' essere ammesso all'esame di fisiologia generale se non ha superato l'esame di anatomia umana o quello di anatomia comparata".

Art. 4

Il testo dell'art. 73, relativo alle modalita' degli esami di laurea, e' modificato nel senso che sono soppressi il punto 1) per la laurea in scienze naturali ed i punti 1) e 3) per la laurea in scienze biologiche.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato atta Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1982

Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 128

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