DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1981, n. 841
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 relativi al "seminario di studi per la protezione e la sicurezza sociali" sono soppressi.
Art. 2
Dopo l'art. 379, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli. Scuola di perfezionamento in diritto sindacale, diritto del lavoro e della previdenza sociale Art. 380. - E' istituita presso la facolta' di giurisprudenza la scuola di perfezionamento in diritto sindacale, diritto del lavoro e della previdenza sociale, con l'intento di perfezionare i giovani nelle discipline sindacali, del lavoro e degli ordinamenti assistenziali, di promuovere ricerche scientifiche sul diritto del mondo del lavoro, di organizzare conferenze, seminari, convegni di studio, pubblicazioni e di coordinare gli insegnamenti delle discipline riflettenti gli studi giuslavoristici, impartiti dalla facolta' di giurisprudenza. Art. 381. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in lingue e letteratura straniera, in scienze politiche, in scienze agrarie, in lettere e filosofia, in ingegneria, in medicina e chirurgia, in chimica, o coloro in possesso di laurea o diploma conferito dalla facolta' di magistero o di altri titoli, equiparati ai precedenti, conferiti da istituti italiani o stranieri. Art. 382. - Alla direzione della scuola sara' preposto un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 383. - La scuola e' retta da un consiglio direttivo composto dal direttore, da due professori di ruolo e da due docenti incaricati nella scuola stessa, designati dalla facolta' di giurisprudenza. Esso potra' essere integrato, per cooptazione, da membri con voto consultivo scelti in rappresentanza di enti o associazioni operanti nel campo industriale, sindacale o previdenziale, e degli istituti per l'intervento pubblico nel Mezzogiorno. Art. 384. - Gli incarichi della scuola sono deliberati dalla facolta' di giurisprudenza su proposta del direttore, che potra' scegliere tra professori universitari di ruolo, tra liberi docenti e assistenti ed, in mancanza, tra persone di riconosciuta competenza nella materia. Art. 385. - La scuola rilascia un diploma di perfezionamento in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano superato gli esami nelle materie fondamentali e in almeno quattro altre materie a scelta del medesimo indirizzo. Art. 386. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, approvata, anche sotto il profilo della originalita', dal direttore della scuola. La commissione per l'esame di diploma, composta da sette membri di cui almeno quattro professori ufficiali della scuola, e' nominata, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facolta' di giurisprudenza. Art. 387. - Gli esami speciali hanno luogo nella sessione estiva ed autunnale dinanzi ad una commissione composta da un professore ordinario di materie lavoristiche, che la Presiede, e da due professori della scuola. Art. 388. - Gli insegnamenti della scuola si distinguono in: a) fondamentali a carattere generale; b) materie a scelta dell'iscritto ripartite in due indirizzi: 1) forense-previdenziale; 2) sindacale e relazioni industriali. a) 1° Anno: diritto sindacale; rapporto individuale di lavoro; economia del lavoro; rapporto di pubblico impiego; storia del movimento operaio sindacale. a) 2° Anno: legislazione sociale e previdenziale; storia del diritto del lavoro; diritto internazionale e comunitario del lavoro; diritto processuale e controversie del lavoro; storia delle dottrine politiche ed economiche. b-1) Indirizzo forense-previdenziale: lavoro nautico; diritto della contrattazione collettiva; diritto sindacale comparato; ordinamenti previdenziali comparati; organizzazione degli enti previdenziali; contenzioso delle assicurazioni sociali; politica della sicurezza del lavoro; tecnica della prevenzione degli infortuni; assicurazione sociale di invalidita', vecchiaia e superstiti; assicurazione sociale di malattia; assicurazione sociale per infortuni e malattie professionali. b-2) Indirizzo sindacale e di relazioni industriali: teoria del sindacalismo e delle relazioni industriali; sociologia del lavoro; diritto sindacale comparato; tecnica della contrattazione collettiva; metodi retributivi; psicologia del lavoro, organizzazione aziendale e del lavoro; direzione del personale dell'impresa; tutela amministrativa del lavoro. Il consiglio della scuola stabilisce quali insegnamenti per ciascun indirizzo opzionale possono essere impartiti e se su tali insegnamenti debba sostenersi la relativa prova di esame. Al momento dell'iscrizione, l'allievo deve indicare quale dei due indirizzi intende seguire. Art. 389. - Le tasse e le soprattasse annuali a carico degli iscritti sono cosi' fissate: tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 soprattassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale per fuori corso . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Gli iscritti sono tenuti altresi' a pagare un contributo nella misura che sara' determinata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio direttivo.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 137
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