DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1981, n. 842

Type DPR
Publication 1981-12-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, relativo all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della predetta Azienda, adottata nell'adunanza del 24 settembre 1981, riguardante lo statuto dell'Azienda medesima; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1981; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; Decreta: E' approvato l'annesso statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, vistato dal Ministro proponente.

PERTINI SPADOLINI - BALZAMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1982

Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 215

Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale-art. 1

STATUTO DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE Art. 1. Natura giuridica L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti. L'Azienda ha sede in Roma.

Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale-art. 2

Art. 2. Compiti dell'Azienda L'Azienda provvede: a) alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, e dei relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonche' dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra; b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione: allo sviluppo del traffico aereo; al progresso tecnologico; alle modificazioni delle norme, raccomandazioni e specifiche tecniche internazionali in materia di assistenza al volo; c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti all'assistenza al volo; d) al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse; e) ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore, anche attraverso la partecipazione a rappresentanze italiane presso organismi internazionali, sulla base di intese con le amministrazioni interessate; f) ai rapporti con enti e societa' nazionali che operano nel settore; g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonche' alla registrazione, alla contabilizzazione ed alla imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo; h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; i) all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attivita' contrattuale; l) ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio; m) alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo; n) agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sulla assistenza al volo; o) alla imposizione delle servitu' necessarie per il funzionamento degli impianti; p) al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza; q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla [lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-05-23;242~art3-letn), di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonche' di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda; r) all'emanazione della normativa tecnico-operativa dei servizi di competenza conformandosi, nei limiti fissati dalle leggi interne, alle normative internazionali. L'Azienda ha inoltre facolta' di partecipare a societa' ed enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a societa' ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio metereologico, climatologico e fisico della atmosfera. La partecipazione alle societa' o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trasporti e, qualora si tratti di societa' o enti operanti all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.

Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale-art. 3

Art. 3. Servizi gestiti dall'Azienda Con riferimento al precedente art. 2, punto a), l'Azienda gestisce in particolare: i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme, negli spazi aerei di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-07-27;484) e sugli aeroporti civili. I predetti servizi potranno riguardare, ove cio' sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei di competenza della citata forza armata e aeroporti militari; il servizio meteorologico aeroportuale; il servizio informazioni aeronautiche; i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni aeronautiche.

Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale-art. 4

Art. 4. Organi dell'Azienda Sono organi dell'Azienda: 1) il consiglio di amministrazione; 2) il presidente; 3) il direttore generale; 4) il collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale-art. 5

Art. 5. Attribuzioni del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione e' preposto alla gestione dell'Azienda ed inoltre: 1) definisce la pianificazione annuale pluriennale tecnica finanziaria da sottoporre all'approvazione del Ministro; 2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro, formando il piano per il finanziamento degli stessi; 3) attua i programmi approvati dal Ministro in conformita' alle direttive del Ministro stesso; 4) delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio stesso ed il conto consuntivo; 5) delibera sugli impegni di spesa che non rientrino nella competenza di altri organi o che non ritenga di delegare ad altri organi o uffici; 6) approva il capitolato generale che disciplina le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore o di materia e delibera in materia di progettazione, di esecuzione e collaudo di opere ed impianti; 7) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e di prestiti; 8) ratifica nella seduta immediatamente successiva i provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale; 9) delibera la nomina di un vice direttore generale, su proposta del direttore generale; 10) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del personale dirigente, nonche' su proposta del direttore generale, sul conferimento delle funzioni corrispondenti, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale; 11) delibera in ordine alla dotazione organica ed al numero dei posti da mettere a concorso di volta in volta, quando ne sussista la necessita' aziendale; 12) delibera la nomina dei direttori dei servizi centrali e dei dipartimenti territoriali scelti di norma fra i dipendenti dell'Azienda ovvero anche fra dipendenti della pubblica amministrazione o fra estranei alla stessa; in ogni caso i nominati devono possedere riconosciuta competenza e qualita' che, in relazione alla attivita' precedentemente svolta, offrano le piu' ampie garanzie di specifica capacita' professionale nel settore di destinazione; 13) delibera il conferimento delle funzioni di direttore di centro di controllo di area a personale dell'Azienda con lunga e specifica esperienza operativa, su proposta del direttore generale. Per altri importanti enti operativi il consiglio di amministrazione puo' deliberare di adottare analoga procedura; 14) delibera, in armonia con i principi e osservando i procedimenti di cui al successivo articolo 20, la istituzione e la soppressione dei servizi e dei dipartimenti da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti nonche' l'articolazione degli enti aventi carattere esclusivamente operativo; 15) propone per l'approvazione da parte del Ministro dei trasporti, di concerto con 11 Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa, la tariffa dei propri servizi; 16) delibera in materia di applicazione di norme interne attuative di trattati internazionali e di norme che regolano le attivita' connesse con i servizi di assistenza al volo concernenti il traffico aereo generale; 17) delibera sulle liti attive e passive, sulle transazioni di valore superiore alla misura da determinarsi dallo stesso consiglio o di valore indeterminato; 18) delibera la strutturazione e la regolamentazione tecnica e amministrativa dei vari servizi; 19) delibera la partecipazione a societa' o enti aventi per fine la fornitura di servizi di assistenza al volo a terzi, la ricerca applicata nel campo dei sistemi di navigazione aerea e di controllo del traffico aereo; 20) delibera sul trattamento economico del direttore generale, del vice direttore generale e dei dirigenti; 21) delibera sulla istituzione di commissioni incaricate di studiare problematiche tecniche o amministrative interessanti l'Azienda, sul conferimento di incarichi di studio o professionali in particolari materie nonche' sulla determinazione degli eventuali compensi; 22) delibera sugli altri argomenti che il presente statuto non attribuisce alla competenza di altri organi. Per assicurare efficienza operativa all'Azienda il consiglio di amministrazione ha facolta' di delegare propri atti al presidente o al direttore generale, al fine di conseguire il necessario decentramento funzionale. Per gli stessi fini puo' delegare agli uffici centrali o periferici propri atti, sentito il parere del direttore generale. La delega prevista nel comma precedente e' esclusa per le materie di cui agli alinea 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15 e 20 del presente articolo.

Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale-art. 6

Art. 6. Richiesta di riesame Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive. Il Ministro dei trasporti, tuttavia, con richiesta motivata di chiarimenti da formulare entro il termine di venti giorni dal ricevimento, puo' disporre la sospensione della deliberazione adottata. Nel caso in cui la deliberazione contrasti con le finalita' attribuite alla Azienda dalla legge, il Ministro puo' disporre l'annullamento nei successivi giorni venti dal ricevimento dei richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Trascorso tale termine, cessa comunque la sospensione. Ai fini dell'esercizio della facolta' di sospensione, le deliberazioni debbono essere trasmesse al Ministro dei trasporti non oltre il termine di cinque giorni dalla loro adozione. Entro lo stesso termine, le eventuali osservazioni del collegio dei revisori dovranno pervenire al Ministro dei trasporti ed al presidente dell'Azienda.

Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale-art. 7

Art. 7. Composizione del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sei consiglieri, aventi particolari capacita' tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Azienda con riferimento al quadro generale del trasporto aereo nonche' nel settore economico od amministrativo. I consiglieri di amministrazione durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta. Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo si provvede a norma dell'[art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-03-24;145~art10). Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'[art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-01-24;14~art7), sono dichiarati decaduti dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata l'incompatibilita' stessa. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dall'Azienda.

Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale-art. 8

Art. 8. Validita' delle deliberazioni e convocazioni Il consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validita' delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro componenti compreso il presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza o in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere designato ai sensi del successivo art. 10, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio dei revisori. Le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione stesso. Le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio sono tenute da un dirigente designato dal consiglio stesso su proposta del presidente. Nelle adunanze che il consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere meno anziano di eta'. Il segretario redige i verbali delle adunanze che, approvati nella stessa o in una successiva adunanza, vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario medesimo. I verbali sono raccolti in ordine cronologico e conservati nell'ufficio di segreteria del consiglio. Il consiglio di amministrazione, per le proprie esigenze, si avvale di una segreteria, cui e' addetto personale dei vari ruoli dell'Azienda che da esso dipende funzionalmente. I relativi contingenti sono determinati dal consiglio previa proposta del presidente.

Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale-art. 9

Art. 9. Scioglimento del consiglio di amministrazione In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, viene nominato un commissario che, a norma dell'[art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-03-24;145~art12), esercita le attribuzioni del presidente e sottoscrive i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal direttore generale ai sensi dell'art. 11 del presente statuto. Tali provvedimenti debbono essere motivati ai fini della ratifica da parte del consiglio di amministrazione ricostituito, che li esamina nella sua prima adunanza. Restano ferme, durante la gestione commissariale, le attribuzioni dei revisori dei conti.

Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale-art. 10

Art. 10. Il presidente Il presidente del consiglio di amministrazione: ha la legale rappresentanza dell'Azienda dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorita' amministrativa e giudiziaria; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate; sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Azienda. Il consiglio di amministrazione puo' determinare le categorie di atti e documenti necessariamente assoggettate alla firma del presidente. Nella prima seduta del consiglio e' nominato il componente destinato a sostituire a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o di impedimento. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'Azienda possono essere dal presidente delegati ad altri organi, centrali e periferici dell'Azienda, sentito il consiglio di amministrazione.

Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale-art. 11

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