DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 865
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 3 e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 3. - L'Istituto universitario di architettura di Venezia comprende i seguenti istituti scientifici e laboratori ufficiali: istituto di analisi critica e storica; istituto di analisi economica e sociale del territorio; istituto di pianificazione territoriale e urbanistica; istituto di teoria e tecnica della progettazione edilizia; istituto di teoria e tecnica della progettazione urbana; laboratorio di scienza delle costruzioni; laboratorio cartografico, di rilievo, documentazione e catalogazione; laboratorio di documentazione statistica e di calcolo. Detti istituti e laboratori potranno essere integrati con altri progressivamente, con deliberazione del consiglio di facolta' che fissa le relative competenze, i regolamenti di funzionamento ed i finanziamenti.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 144
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