DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 866

Type DPR
Publication 1981-09-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Il quarto comma dell'art. 256, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1978, n. 432, relativo agli iscritti alla scuola di specializzazione in cardiologia, e' sostituito dal seguente: "La scuola accoglie complessivamente ventiquattro iscritti, cui vanno ad aggiungersene altri ventiquattro con pari ripartizione per ogni anno di corso per tutto il periodo di durata e secondo le modalita' precisate in apposite convenzioni stipulate tra l'Universita' degli studi di Bari, la fondazione clinica del lavoro di Pavia e l'ospedale regionale specializzato C.T.O. di Bari".

Art. 2

L'ultimo comma dell'art. 246, relativo agli iscritti alla scuola in neurologia, e' sostituito dal seguente: "Il numero complessivo degli iscritti non potra' superare quello di sessanta".

Art. 3

Il quint'ultimo comma dell'art. 259, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, numero 751, relativo agli iscritti alla scuola di specializzazione in radiologia, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli iscritti in corso alla scuola e' di ottanta da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 2".

Art. 4

L'art. 252, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, e' sostituito dal seguente: "Il numero complessivo degli iscritti alle scuole non puo' essere superiore a diciotto, per i tre anni di corso".

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1982

Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 140

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