DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 879

Type DPR
Publication 1981-10-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 110, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, e' sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di anni tre; il numero degli iscritti e' limitato a dodici per ogni anno di corso".

Art. 2

Il primo comma dell'art. 113, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, e' sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di quattro anni. Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' limitato a cinque per ogni anno di corso".

Art. 3

Il primo comma dell'art. 114, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, e' sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di cinque anni; il numero degli iscritti e' limitato a nove per ogni anno di corso".

Art. 4

Il primo comma dell'art. 115, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, e' sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di cinque anni; il numero degli iscritti e' limitato a dieci per ogni anno di corso".

Art. 5

Il primo comma dell'art. 116, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, e' sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di tre anni; il numero degli studenti che possono essere iscritti e' limitato a venti per ogni anno di corso".

Art. 6

Il quinto comma dell'art. 118, relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi".

Art. 7

Il quinto comma dell'art. 121, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi e' di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi".

Art. 8

Il secondo comma dell'art. 122, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, e' sostituito dal seguente: "Il numero dei posti disponibili per ogni anno accademico e' limitato a sei (totale diciotto iscritti)".

Art. 9

Il primo comma dell'art. 125, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia e' sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti e' limitato a sei per ogni anno di corso".

Art. 10

Il primo comma dell'art. 127, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti e' limitato ad otto per ogni anno di corso".

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1982

Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 93

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