DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 890
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli 311, 312, 313, 314 e 315, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 311. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 312. - Gli insegnamenti della scuola sono cosi' ripartiti in quattro anni di corso: 1° Anno: 1) epidemiologia generale delle malattie infettive; 2) batteriologia e micologia; 3) virologia; 4) parassitologia; 5) immunologia generale. 2° Anno: 1) tecniche batteriologiche e micologiche applicate alle malattie infettive; 2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive; 3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive; 4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive; 5) anatomia patologica; 6) genetica. 3° Anno: 1) clinica delle malattie infettive (primo anno); 2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive; 3) radiologia; 4) medicina preventiva delle malattie infettive. 4° Anno: 1) clinica delle malattie infettive (secondo anno); 2) malattie tropicali; 3) legislazione sanitaria delle malattie infettive; 4) farmacologia e terapia delle malattie infettive. Art. 313. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche da eseguirsi nei reparti della divisione specialita' pediatriche, sezione malattie infettive, e nei laboratori della clinica pediatrica. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Art. 314. - Al termine di ciascun corso annuale gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo corso. Art. 315. - Per il conseguimento del diploma in malattie infettive gli allievi dovranno discutere, di fronte ad apposita commissione, una tesi scritta su un argomento attinente la specialita'. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 2
Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia: Scuola di specializzazione in farmacologia Art. 320. - La scuola di specializzazione in "farmacologia" rilascia i seguenti diplomi: a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base; b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica; c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia. Art. 321. - La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio e' diverso nei tre indirizzi previsti: di "farmacologia di base", di "farmacologia clinica", di "tossicologia". Il numero massimo degli iscritti e' fissato a nove per ciascun anno di corso, da ripartire tra i tre indirizzi previsti. Al momento dell'iscrizione al terzo anno i candidati dovranno scegliere l'indirizzo che intendono seguire. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per l'iscrizione alla scuola e' necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed avere superato l'esame di Stato in medicina. L'ammissione alla scuola e' fatta in base ai titoli e ad apposito esame. Art. 322. - La facolta', considerato il numero degli iscritti e le possibilita' didattiche, puo' attivare anche un solo indirizzo della scuola. Art. 323. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) chimica organica; 2) statistica medica; 3) farmacologia generale; 4) biologia e farmacologia cellulare; 5) immunologia; 6) biologia molecolare dei procarioti e dei virus; 7) saggi e dosaggi farmacologici; 8) inglese scientifico. 2° Anno: 1) basi di farmacocinetica; 2) farmacologia speciale; 3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria; 4) principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente di lavoro, da additivi; 5) tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche; 6) inglese scientifico; 7) statistica e programmazione. 3° Anno: A) Indirizzo "farmacologia di base": 1) farmacologia speciale; 2) farmacologia molecolare; 3) chemioterapia sperimentale; 4) immunofarmacologia; 5) tecniche ed analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" e "in vitro"; 6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata. B) Indirizzo "farmacologia clinica": 1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione; 2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica; 3) farmacologia speciale in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I; 4) biodisponibilita' dei farmaci; 5) farmacocinetica e biochimica clinica. C) Indirizzo "tossicologia": 1) tossicologia sperimentale; 2) cancerogenesi e teratogenesi; 3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione; 4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche; 5) anatomia e istopatologia degli stati tossici; 6) epidemiologia; 7) terapia e prevenzione degli stati tossici I. 4° Anno: A) Indirizzo "farmacologia di base": 1) farmacologia speciale; 2) modelli sperimentali di malattie umane; 3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio; 4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica; 5) legislazione in campo di farmaci. B) Indirizzo "farmacologia clinica": 1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II; 2) farmacologia in eta' prenatale, perinatale ed in geriatria; 3) chemioterapia clinica; 4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica. C) Indirizzo "tossicologia": 1) tossicologia sistematica; 2) terapia e prevenzione degli stati tossici II; 3) tossicologia da abuso di farmaci; 4) tossicologia nutrizionale; 5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga; 6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente. Ciascun corso di lezioni sara' accompagnato da esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti verranno integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualita'. Art. 324. - Frequenza: l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica, che si esplica attraverso la frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede la frequenza obbligatoria di almeno un anno in una clinica specializzata. Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, dovra' superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato. Superati gli esami di profitto prescritti per il quarto anno, il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola. Art. 325. - Il direttore puo' durare in carica quattro anni e puo' essere rieletto. Il direttore nomina un vice direttore responsabile dell'attivita' didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato. Art. 326. - Sede ed organizzazione della scuola: le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dell'istituto di farmacologia. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 327. - Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Universita' di Firenze.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1982
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 95
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.