DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1981, n. 902
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessita' di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 120, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli: A) Scuola di specializzazione in pedagogia Art. 121. - Alla facolta' di magistero dell'Universita' di Trieste e' annessa una scuola di specializzazione in pedagogia che conferisce il diploma di specializzazione nella ricerca pedagogica e nella sperimentazione. Alla scuola vengono ammessi per concorso ogni anno cinquanta laureati in pedagogia in una facolta' di magistero o laureati con una tesi su argomento pedagogico o didattico in una facolta' umanistica o scientifica. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio, entrambi valutati in trentesimi, e in base ai risultati delle prove sara' stabilita una graduatoria. A parita' di condizioni nella graduatoria hanno precedenza di ammissione i laureati in pedagogia in una facolta' di magistero. Art. 122. - Nella scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti cosi' distribuiti per ciascun anno di corso: 1° Anno: pedagogia; psicologia pedagogica; auxologia ed igiene; due complementari. 2° Anno: storia della pedagogia; didattica; un complementare. Sono insegnamenti complementari: filosofia del linguaggio; istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; metodologia e didattica degli audiovisivi; pedagogia comparata; sociologia dell'educazione; storia della letteratura per l'infanzia. Art. 123. - La scuola di specializzazione in pedagogia svolge la sua attivita' secondo le norme di cui al titolo 3, capitolo I, articoli 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111 dello statuto dell'Universita' di Trieste. Ai sensi del suddetto art. 107, oltre agli insegnamenti di cui all'art. 122, presso la scuola potranno svolgersi cicli di conferenze e di esercitazioni su speciali materie stabilite annualmente dal consiglio di facolta'. Su tali materie potra' sostenersi, in ciascun anno, la prova di esame sostitutiva di un esame su un insegnamento complementare di cui all'art. 122. L'organizzazione della scuola e' affidata, nella facolta', all'istituto di pedagogia a cui fanno capo gli insegnamenti della scuola stessa. Detto istituto porra' a disposizione della scuola quanto necessario per il suo funzionamento ed in particolare i corredi di carattere scientifico e bibliografico, i supporti ed i sussidi di carattere didattico gia' disponibili nella sede dell'istituto in misura sufficiente. Salve restando le attribuzioni del preside e del consiglio della facolta' di magistero, la scuola e' retta da un direttore e da un consiglio costituito dai professori che vi insegnano. Il direttore e' nominato dal rettore per un biennio e puo' essere confermato. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 124. - Ai sensi dell'art. 111 dello statuto dell'Universita' di Trieste le tasse di iscrizione e le soprattasse della scuola sono le seguenti: 1° Anno: tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 tassa annuale di esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 Anni successivi: tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 tassa annuale di esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 soprattassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Art. 125. - Il consiglio direttivo della scuola approva: a) i programmi dei singoli corsi di insegnamento e la rispettiva durata; b) l'iscrizione al secondo anno di corso degli allievi che abbiano sostenuto almeno due esami fondamentali ed un complementare del primo anno. Art. 126. - L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un argomento di ricerca pedagogica e di sperimentazione assegnato da uno dei docenti della scuola sentito il parere del consiglio direttivo. Il candidato non riconosciuto idoneo ad una prima prova dell'esame di diploma puo' ripresentarsi una seconda volta ma non nello stesso anno accademico. Le commissioni di esame sono costituite da insegnanti della scuola secondo le norme vigenti degli esami universitari. Gli esami saranno svolti nelle sessioni di esame previste dalla legge. Art. 127. - Per conseguire il diploma si richiede una frequenza di due anni, il superamento di tutti gli esami relativi al primo ed al secondo anno e dell'esame di diploma.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1982
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 27
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