DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 905
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 51, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, sono aggiunti i seguenti: didattica dell'italiano; storia della grammatica; letteratura dei Paesi francofoni; letteratura ispano-americana; storia dell'arte contemporanea; storia degli studi classici; cultura greca; storia del teatro antico; storia della lingua greca; museologia; storia dell'arte nella regione Friuli-Venezia Giulia e nell'Europa centrale; letteratura latina umanistica.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1982
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 33
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