DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 906

Type DPR
Publication 1981-10-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 176, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia, e' aggiunta la seguente: scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria. Dopo l'art. 417, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria. Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria Art. 418. - La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria ha sede presso l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e conferisce il diploma di fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria. Art. 419. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 420. - La durata della scuola e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 421. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso. L'ammissione alla scuola si effettua mediante concorso per titoli ed esami. Art. 422. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia funzionale dell'apparato respiratorio; fisiomeccanica della respirazione; le funzioni respiratorie ai vari livelli; le funzioni del circolo polmonare; attivita' non respiratorie del polmone; metodologia di indagine della funzionalita' respiratoria; i farmaci del respiro. 2° Anno: inquadramento generale e diagnostico di patologia broncopleuropolmonare; le alterazioni funzionali respiratorie in patologia broncopleuropolmonare; l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici; fisiopatologia cardio-circolatoria nei broncopneumopatici; le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici. 3° Anno: terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria; terapia strumentale dell'insufficienza respiratoria; metodologia di rieducazione funzionale respiratoria; la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti; terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici; terapia di urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie; prevenzione e cura dell'invalidita' respiratoria. Art. 423. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 424. - I corsi di insegnamento sono integrati da esercitazioni pratiche e nei laboratori di ricerca, da conferenze e da seminari. Art. 425. - Al termine del corso di studi gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente in una dissertazione scritta su di un argomento attinente alla specializzazione.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1982

Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 28

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