DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 907
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 273, 274, 275, 276 e 277, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica Art. 273. - La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica conferisce il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico e di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico analitico. Art. 274. - La durata del corso di studi e' di quattro anni. Art. 275. - Il numero massimo di allievi e' di ventidue per anno di corso e complessivamente di ottantotto iscritti per l'intero corso di studi. Art. 276. - La scuola si articola in due indirizzi: l'uno diagnostico, l'altro biochimico-analitico. Al primo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, al secondo anche i laureati in medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze delle preparazioni alimentari, chimica e chimica industriale. Art. 277. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: INDIRIZZO DIAGNOSTICO 1° Anno: biochimica generale; biologia molecolare; biometria statistica sanitaria; biochimica analitica I con esercitazioni; tecnica dei prelevamenti. 2° Anno: biochimica dinamica; biochimica patologica; chimica clinica; elementi di ematologia diagnostica; elementi di microbiologia diagnostica; biochimica analitica II con esercitazioni. 3° Anno: biochimica ormonale; biochimica della riproduzione e dello sviluppo; immunologia diagnostica; enzimologia clinica; organizzazione, gestione, automazione di laboratorio. 4° Anno: biochimica dei tessuti e degli organi; biochimica farmacologica e farmacocinetica; tossicologia; informatica medica; elementi di istologia patologica; elementi di legislazione sanitaria. INDIRIZZO BIOCHIMICO-ANALITICO 1° Anno: biologia generale e speciale; biochimica generale; biometria; biochimica applicata con esercitazioni; elementi di fisiopatologia. 2° Anno: biochimica dinamica; biochimica analitica e strumentale; biochimica patologica; chimica clinica; laboratorio I; raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici. 3° Anno: biochimica ormonale; elementi di immunologia e tecniche immunochimiche; enzimologia clinica; tecniche radioisotopiche di laboratorio; elementi di ematologia; laboratorio II. 4° Anno: biochimica dei tessuti e degli organi; farmaci e veleni; l'automazione in chimica clinica; chimica clinica comparata; informatica medica; elementi di legislazione sanitaria.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1982
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 29
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