DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 918

Type DPR
Publication 1981-10-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Dopo l'art. 218, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisica sanitaria annessa alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Scuola di specializzazione in fisica sanitaria Art. 219. - E' istituita presso "la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pisa la scuola di specializzazione in fisica sanitaria. La scuola ha sede presso l'istituto di fisica. Art. 220. - La scuola si propone di preparare specialisti in problemi concernenti l'applicazione della fisica in campo medico-biologico, con particolare riguardo all'impiego degli isotopi radioattivi e delle sorgenti di radiazione ed alla protezione ed alla sorveglianza della protezione contro i pericoli derivanti dall'impiego delle radiazioni ionizzanti. Art. 221. - La scuola ha la durata di due anni e non sono consentite abbreviazioni di corso. Essa conduce al conseguimento di un diploma di specialista in fisica sanitaria. Art. 222. - Alla scuola sono ammessi coloro che sono in possesso del diploma di laurea in fisica o di un titolo accademico estero riconosciuto equipollente dalle competenti autorita'. Art. 223. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore della scuola e' nominato dal rettore, su proposta del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Art. 224. - I docenti della scuola sono proposti annualmente dal direttore all'approvazione del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. I docenti di ogni materia di insegnamento possono essere scelti tra i professori di ruolo, i professori incaricati, gli assistenti ed i cultori della materia. Alle nomine provvede il rettore. Il consiglio della scuola e' costituito dal direttore della scuola, che lo presiede, e da tutti i docenti della scuola. Il consiglio della scuola delibera su tutte le questioni di natura didattico-scientifica. Art. 225. - Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso e' stabilito dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore, sentito il consiglio della scuola, prima dell'inizio di ogni anno accademico. Tale numero non puo' essere superiore a quindici. L'ammissione alla scuola e' subordinata all'esito di un esame orale ed alla valutazione dei titoli di carriera scientifici e professionali. La commissione per l'esame di ammissione, composta dal direttore a da quattro membri del consiglio della scuola, e' nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola. Art. 226. - Tutte le materie di insegnamento sono impartite mediante corsi annuali: 1° Anno: 1) elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana; 2) effetti biologici delle radiazioni; 3) fisica e dosimetria delle radiazioni; 4) elettronica e strumentazione nucleare; 5) radioprotezione I. 2° Anno: 1) elementi di biofisica; 2) strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche; 3) metodologie della radiologia e della medicina nucleare; 4) informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie; 5) radioprotezione II. Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche e da periodi di frequenza da effettuarsi presso istituti universitari, centri di ricerca e divisioni ospedaliere. Per ogni periodo di frequenza l'iscritto e' tenuto a presentare una relazione scritta che contribuisce alla valutazione per l'esame di profitto. Art. 227. - Il consiglio della scuola puo', inoltre, organizzare cicli di seminari e conferenze per settori particolari e per discipline attinenti alla preparazione professionale degli iscritti. Art. 228. - Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di materie, come segue: a) elementi di biologia; effetti biologici delle radiazioni. b) fisica e dosimetria delle radiazioni; elettronica e strumentazione nucleare; alla fine del primo anno. c) elementi di biofisica; strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche. d) metodologie della radiologia e della medicina nucleare; informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie. e) radioprotezione I; radioprotezione II; alla fine del secondo anno. Le commissioni per gli esami di profitto, composte da tre membri, sono nominate dal preside della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della scuola. Art. 229. - La frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Per l'ammissione al secondo anno l'iscritto deve aver conseguito le attestazioni di frequenza dei corsi del primo anno e deve aver superato gli esami di profitto per i gruppi di materie a) e b). Per l'ammissione all'esame di diploma l'iscritto deve aver conseguito l'attestato di frequenza di tutti i corsi, aver frequentato le esercitazioni pratiche ed effettuato i periodi di frequenza previsti, ed aver superato tutti gli esami di profitto. Deve, inoltre, essere in regola con il pagamento delle tasse, sopratasse e contributi. Art. 230. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su uno degli argomenti proposti in tal senso dal consiglio della scuola, o su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio della scuola. La commissione per gli esami di diploma e' nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola. Si compone di sette membri, dei quali almeno quattro facenti parte del consiglio della scuola. Il conferimento del diploma e' subordinato all'esito favorevole di tale discussione. Art. 231. - Gli iscritti sono tenuti a versare le seguenti tasse, sopratasse e contributi: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 sopratassa esami di profitto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo interfacolta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 contributo biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 contributo di laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 contributo riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000 libretto tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 sopratassa esame diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 Art. 232. - Agli iscritti possono essere conferite borse ed assegni di studio. Il consiglio della scuola determina anno per anno l'importo delle borse e degli assegni di studio in relazione alle disponibilita' finanziarie. Art. 233. - Per quanto non previsto nel presente ordinamento, si applicano le norme previste dal regolamento degli studenti.

Art. 2

Dopo l'art. 411, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia, annessa alla facolta' di medicina e chirurgia. Scuola di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia Art. 412. - E' istituita una scuola di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia annessa alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pisa, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, lettera A, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 413. - La scuola ha la durata di 3 anni, ha sede presso l'istituto di otorinolaringoiatria dell'Universita'. L'indirizzo della scuola e' teorico-pratico. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 414. - Possono iscriversi alla scuola i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, nonche' i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici. Il numero massimo degli iscritti e' di dieci per ogni anno di corso. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo dovranno essere presentate nei termini regolamentari. Art. 415. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria e previo esame di corretta dizione di un testo in lingua italiana. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facolta' di medicina e chirurgia ed e' composta dal direttore della scuola, presidente, da un professore ordinario, straordinario od incaricato di clinica delle malattie nervose e mentali, o di pediatria, o di psichiatria, o di clinica otorinolaringoiatrica, da un docente della scuola di specializzazione e da un libero docente nelle predette materie e in psicologia. Art. 416. - Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 417. - Il direttore della scuola sara' coadiuvato da un vice-direttore nominato dal consiglio di facolta', su proposta del direttore stesso. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola al consiglio di facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pisa, tra i liberi docenti in audiologia o in altre materie o tra persone, anche al di fuori dell'ambito universitario, aventi particolare competenza nelle materie della scuola. Art. 418. - L'anno accademico ha inizio e termina nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. Le date di inizio e termine delle lezioni sono di regola quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi. Art. 419. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: elementi di fisica acustica; elementi di anatomia degli organi e del sistema audio-fonatorio; elementi di fisiologia degli organi e del sistema audio-fonatorio; tecniche audiometriche; elementi di linguistica, fonetica sperimentale ed ortoepia. 2° Anno: patologia dell'udito, della voce, del linguaggio e del canto; audiologia infantile; elementi di neuropsichiatria infantile; elementi di psicologia; legislazione sanitaria. 3° Anno: trattamento rieducativo dei disturbi dell'udito, della voce, del linguaggio e del canto; etica della professione; audiologia clinica; audiologia industriale; pedagogia e sociologia. Art. 420. - L'intero corso di studi e' costituito da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche. Gli allievi sono obbligati alla frequenza per un periodo di almeno otto mesi per ogni anno di corso. La frequenza dovra' essere svolta presso l'istituto di otorinolaringoiatria dell'Universita'. Art. 421. - Gli esami di profitto vengono sostenuti davanti ad una commissione composta di tre membri, scelti tra i docenti della scuola. Le commissioni, una per ogni materia di corso, vengono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facolta' di medicina e chirurgia. Ogni commissario dispone di dieci punti. La votazione sara' espressa in trentesimi. Art. 422. - Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso gli iscritti debbono aver superato almeno quattro esami del primo anno; per essere ammessi al terzo anno di corso debbono aver superato tutti gli esami del primo anno e almeno tre di quelli del secondo anno. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami del piano di studio della scuola. Gli allievi che non avranno ottemperato alle disposizioni del presente articolo, potranno ottenere l'iscrizione come fuori corso. Art. 423. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento approvata dal direttore della scuola. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di sette membri scelti tra i docenti di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti e la votazione sara' espressa in settantesimi. Art. 424. - Gli esami di profitto e l'esame di diploma possono essere sostenuti soltanto in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale. Art. 425. - Agli allievi che avranno superato l'esame verra' rilasciato il "diploma di tecnico di audiometria e fonologopedia". Art. 426. - Il consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta del senato accademico, udita la facolta', stabilira' di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e sopratasse sono fissate come segue: Studenti in corso: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 sopratassa annuale per esami di profitto . . . . . . . . . . L. 7.000 sopratassa per esami di diploma. . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 Studenti fuori corso: tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 sopratassa annuale di esami. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 Art. 427. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera' con i proventi delle tasse, sopratasse e contributi dovuti dagli iscritti. Art. 428. - Per quanto non previsto nel presente ordinamento della scuola si rinvia alle norme contenute nel regolamento generale (regio decreto 6 aprile 1924, n. 674).

PERTINI BODRATO

Visto, Il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1982

Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 35

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