DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 962

Type DPR
Publication 1981-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 623, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in tossicologia forense presso la prima facolta' di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in tossicologia forense Art. 624. - E' istituita presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni della prima facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli la scuola di specializzazione in tossicologia forense. La scuola si propone lo scopo di mettere a disposizione di coloro che per diversi aspetti gia' si dedicano a questa disciplina uno strumento tecnico adeguato alle sempre piu' numerose e diversificate richieste di intervento nell'ambito della tossicologia. La scuola di specializzazione rilascia i seguenti diplomi: a) specialista in tossicologia forense con indirizzo medico; b) specialista in tossicologia forense con indirizzo chimico. Art. 625. - La durata della scuola e' di quattro anni. Sono ammessi a frequentare detta scuola i laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica, in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze biologiche. Il numero degli iscritti e' di venti, distribuiti per non oltre cinque iscritti per ogni anno. Nel caso di eccedenza di domande la selezione tra i richiedenti sara' attuata attraverso concorso interno basato su titoli e su prove d'esame. Al momento dell'iscrizione al quarto anno i candidati saranno ripartiti a seconda del rispettivo indirizzo, essendo l'indirizzo medico esclusivamente riservato ai laureati in medicina e chirurgia e l'indirizzo chimico ai laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica, in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze biologiche. Art. 626. - Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: tossicologia forense; medicina legale generale; fondamenti di farmacologia; principi di tossicologia generale; elementi di chimica biologica; elementi di fisiopatologia da agenti tossici chimici; prelevamento e conservazione di reperti giudiziari; legislazione in campo tossicologico; elementi di diritto e di procedura penale; struttura, organizzazione e funzioni del laboratorio chimico-tossicologico. 2° Anno: tossicologia forense speciale I; farmacocinetica; principi di chimica farmaceutica; biochimica molecolare; elementi di farmacognosia e di micologia; tecniche analitiche di base, attrezzatura e strumentazione del laboratorio chimico-tossicologico; analisi tossicologiche I; diagnosi di ubriachezza negli aspetti teorici, pratici e legislativi; elementi di statistica; controllo di qualita'. 3° Anno: tossicologia forense speciale II; analisi tossicologiche II; tossicologia dell'ambiente e del lavoro; tossicologia degli alimenti; chimica bromatologica; tossicologia delle sostanze dell'abuso; elementi di tossicologia veterinaria; analisi merceologiche; microbiologia applicata alla tossicologia; controllo di preparazioni farmaceutiche; protezione e sicurezza nel laboratorio; principi di analisi in tracce. INDIRIZZO MEDICO 4° Anno: diagnosi medico-legale di avvelenamento; effetti tossici a lungo termine; anatomia patologica in tossicologia; clinica tossicologica e terapia; diagnostica chimico-tossicologica d'urgenza; patologia della terapia e responsabilita' professionale; elementi di radioprotezione; deontologia, legislazione sanitaria e aggiornamenti in tema di normativa. INDIRIZZO CHIMICO 4° Anno: analisi inorganica e organica in tracce; cromatografia; spettroscopia; tecniche immunologiche ed enzimatiche; saggi e dosaggi biologici; tecniche istochimiche applicate alla tossicologia; metodi radiochimici ed elementi di radioprotezione; automatizzazione e elementi di informatica. Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti indicati. Art. 627. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e' obbligatoria; e' altresi' prevista la frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento presso i laboratori di tossicologia dell'istituto di medicina legale (cattedra R) per l'intera durata dell'anno accademico. Alla fine di ogni anno gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie d'insegnamento annuali. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta e in una prova pratica su argomenti di tossicologia forense approvati dalla direzione della scuola. Art. 628. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Insegnamenti potranno essere impartiti da specialisti di altre Universita' e di istituzioni non universitarie. Art. 629. - La scuola dispone delle attrezzature, delle biblioteche, del materiale e delle altre opportunita' didattiche messe a disposizione dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni. E' previsto altresi' l'utilizzo di sedi esterne, universitarie e non, per lezioni specialistiche ed esercitazioni.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1982

Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 173

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