DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli 302, 303 e 304, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia, che muta la denominazione in quella di "ematologia generale" (clinica e laboratorio), sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in ematologia generale (Clinica e laboratorio) Art. 302. - La scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio). Art. 303. - La scuola ha sede presso l'istituto designato dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia. Art. 304. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 305. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. Art. 306. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 307. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 308. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 309. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (1° anno); genetica ematologica; fisiopatologia ematologica (1° anno); biochimica ematologica; fisiopatologia del plasma; tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (1° anno); fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi. 2° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (2° anno); fisiopatologia ematologica (2° anno); immunoematologia; tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (2° anno); patologia speciale ematologica (1° anno); clinica delle emopatie (1° anno); anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (3° anno); nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia; radiodiagnostica e radioterapia ematologica; patologia speciale ematologica (2° anno); clinica delle emopatie (2° anno); terapia sistematica ematologica; terapia trasfusionale. Art. 310. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esami. Art. 311. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio) gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. Art. 312. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa esami profitto . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
Art. 2
Dopo l'art. 411, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport. Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art. 412. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Universita' degli studi di Pisa si propone di: a) valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attivita' sportive, formative e di competizione, e della educazione fisica; b) preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica, i medici che intendono dedicarsi alle attivita' attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di "specialista in medicina dello sport". Art. 413. - Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola e' la laurea in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Il corso di studi ha la durata di 3 anni, con frequenza obbligatoria; esso ha la sua sede presso l'istituto di fisiologia del lavoro e dello sport. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici. Il numero massimo degli allievi sara' di quindici per anno e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso. L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili la selezione dei candidati avverra' in base ai risultati di un esame di ammissione. Non sono previste abbreviazioni di corso. La scuola e' retta da un consiglio direttivo composto dal direttore dell'istituto di fisiologia del lavoro e dello sport, da un professore di ruolo di clinica ortopedica e da un professore di ruolo di medicina interna. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 414. - L'ordine degli studi e' il seguente: 1° Anno: anatomia dell'apparato locomotore; fisiologia dell'apparato locomotore; biochimica ed energetica muscolare; antropometria e auxologia; psicologia applicata allo sport; storia dell'educazione fisica e dello sport; sistematica delle attivita' sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi. 2° Anno: fisiologia dell'esercizio fisico; biomeccanica dell'esercizio fisico; metodologia dell'allenamento sportivo; scienza della nutrizione applicata alla attivita' sportiva; fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva I; farmacologia e tossicologia del doping; igiene e medicina preventiva applicata all'attivita' sportiva; traumatologia degli sports. 3° Anno: fisiologia applicata agli sports; valutazione funzionale dello sportivo; fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva II; fisioterapia e rieducazione funzionale; rianimazione e pronto soccorso; medicina legale ed infortunistica legata agli sports; fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari. La scuola svolgera' brevi corsi integrativi di conferenze e seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti secondo le possibilita' contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo. Art. 415. - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo. L'iscrizione agli anni successivi e' subordinata al superamento di tutti gli esami annuali. Art. 416. - Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 200
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