DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerata la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 499, sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli concernenti l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiopatologia: Scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiopatologia Art. 500. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiopatologia. La scuola ha lo scopo di impartire agli allievi, con unita' di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni tecniche e pratiche necessarie a ben esercitare la professione di tecnico di neurofisiopatologia. Art. 501. - La durata degli studi e' di tre anni accademici. Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi, forniti del titolo di istruzione di secondo grado e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'. Art. 502. - Al primo anno della scuola si accede previo esame di cultura generale e attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa. A giudizio del consiglio della scuola possono essere ammessi, per i primi due anni d'istituzione, anche allievi in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore che svolgono da almeno cinque anni mansioni di tecnico di neurofisiopatologia presso un istituto o clinica universitaria o servizio di ospedale regionale. Tali allievi, oltre all'esame di ammissione, dovranno superare un esame tecnico-pratico sulle mansioni svolte. Art. 503. - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi ad ogni anno di corso della scuola e' di quindici. Art. 504. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il consiglio della scuola si compone degli insegnanti che vi svolgono i corsi prescritti. La scuola e' sotto la vigilanza della facolta' di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facolta' di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli assistenti della facolta' di medicina e chirurgia e di facolta' dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario. Art. 505. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici I; 2) nozioni generali di anatomia e fisiologia umana; 3) anatomia funzionale del sistema nervoso e dello apparato motore; 4) fisiologia del sistema nervoso e dell'apparato motore; 5) nozioni di igiene ospedaliera; 6) lingua inglese I. 2° Anno: 1) strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici II; 2) patologia del sistema nervoso e dell'apparato motore; 3) l'epilessia; 4) tecniche di registrazione EEGrafiche, EMGrafiche, poligrafiche - reo ed ecografiche - doppler; 5) rilevamento di dati non strumentali e archiviazione; 6) norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente; 7) lingua inglese II. 3° Anno: 1) tecniche di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali) e analisi "on line" assistite da computer; 2) registrazioni poligrafiche del sonno; 3) neuropsichiatria infantile; 4) registrazioni in anestesia e rianimazione; morte cerebrale; 5) esercitazioni e tirocinio; 6) lingua inglese III. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' unico. Art. 506. - La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Per la validita' dell'anno gli allievi devono partecipare almeno ai due terzi delle lezioni sia teoriche che pratiche. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola e approvati dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e aver compiuto, con esito favorevole, tutte le esercitazioni pratiche previste. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola, e composte da tre membri: dal professore ufficiale della materia, da un professore ufficiale di materia affine e da un cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso degli studi ed in una prova pratica. La commissione esaminatrice e' composta da cinque membri nominati dal preside della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola; se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneita' saranno esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verra' rilasciato il diploma di tecnico di neurofisiopatologia. Le tasse, soprattasse e contributi generali sono quelli previsti per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia; il contributo speciale viene fissato con le procedure previste dalla legge 18 dicembre 1951, numero 1551.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 231