DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nell'art. 88, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: chimica fisica delle interfasi; complementi di chimica fisica; chimica organica teorica; chimica fisica dei polimeri; chimica fisica industriale; chimica colloidale; esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche; complementi di chimica organica; chimica degli intermedi; chimica analitica clinica; chimica e tecnologia della catalisi; chimica e tecnologia degli alti polimeri; petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi; chimica organica applicata; dispositivi e apparecchiature di misura chimica e chimica fisica; complementi di chimica inorganica; chimica inorganica applicata; meccanismi di reazione in chimica inorganica. Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: chimica fisica delle interfasi; complementi di chimica fisica; chimica organica teorica; chimica fisica dei polimeri; chimica fisica industriale; chimica colloidale; esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche; complementi di chimica organica; chimica degli intermedi; chimica analitica clinica; chimica e tecnologia della catalisi; chimica e tecnologia degli alti polimeri; petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi; chimica organica applicata; dispositivi ed apparecchiature di misura chimica e chimica fisica; complementi di chimica inorganica; chimica inorganica applicata; meccanismi di reazione in chimica inorganica.
Art. 2
Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: chimica fisica delle interfasi; complementi di chimica fisica; chimica organica teorica; chimica fisica dei polimeri; chimica fisica industriale; chimica colloidale; esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche; complementi di chimica organica; chimica degli intermedi; chimica analitica clinica; chimica e tecnologia della catalisi; chimica e tecnologia degli alti polimeri; petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi; chimica organica applicata; dispositivi e apparecchiature di misura chimica e chimica fisica; complementi di chimica inorganica; chimica inorganica applicata; meccanismi di reazione in chimica inorganica.
Art. 3
Nell'art. 91, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: didattica della fisica; strumentazione fisica; complementi di astronomia; cosmologia; fisica dei sistemi a molti corpi; teorie relativistiche; teoria quantistica dei campi; elettrodinamica; fluidodinamica; astrofisica teorica; meccanica celeste; fisica atomica; fisica molecolare; fisica dei liquidi; fisica degli stati condensati; fisica dei metalli; ottica quantistica; fisica delle basse temperature; fisica dei plasmi; teoria delle forze nucleari; fisica sperimentale delle particelle elementari; acceleratori di particelle.
Art. 4
Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: conservazione e protezione della natura; analisi chimico-cliniche; biochimica clinica; metodologie biochimiche; biochimica macromolecolare; biochimica comparata; biofisica; laboratorio di tecniche fisiologiche; biologia dello sviluppo; citologia animale; primatologia; zoologia dei vertebrati; statistica e biometria.
Art. 5
Nell'art. 101, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti gli insegnamenti di: cristallochimica; fisica del vulcanismo; sismologia; geofisica della terra solida; mineralogia sistematica; petrologia; petrografia regionale; metodologie mineralogiche petrografiche; geotermia; petrotettonica; tettonica; paleogeografia; esercitazioni di geologia; paleontologia stratigrafica; geologia dell'Appennino; geologia ambientale; geopedologia; geologia del sottosuolo; rilevamento geologico tecnico. Nell'art. 102, relativo alle propedeuticita' degli esami, e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Gli esami di fisica sperimentale primo anno e di fisica sperimentale secondo anno precedono gli esami di fisica terrestre, cristallografia, petrografia e geologia".
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 232
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