DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 265 - l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: Per essere ammessi a frequentare il primo anno di ciascuna scuola di specializzazione occorre aver superato dinanzi ad una commissione di tre membri, presieduta dal direttore della scuola, un concorso per titoli ed esame (che potra' consistere in prove scritte e/o orali, a scelta del direttore) diretto ad accertare la cultura medico-chirurgica del candidato. Art. 267 - e' sostituito dal seguente: Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 269 - il primo comma e' sostituito dal seguente: Al termine di ogni anno di corso l'iscritto dovra' sostenere gli esami speciali prescritti dal regolamento della scuola dinanzi ad una commissione di almeno tre membri. In caso di mancato superamento degli esami non puo' aversi l'iscrizione all'anno successivo. Art. 271 - il primo comma e' sostituito dal seguente: La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1982
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 88
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